Il precetto fondato su titolo esecutivo costituito da mutuo fondiario non deve necessariamente indicare l’apposizione della formula esecutiva sull’atto, né la data di esecuzione di detta formalità, non trovando applicazione – nemmeno in via analogica – il disposto dell’art. 654, comma 2, c.p.c.”.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 11242 del 6 aprile 2022 che di seguito si riporta:
Sara Romano
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