Interventore nel processo esecutivo: la posizione è immune dalle vicende relative al titolo esecutivo del procedente

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In tema di processo esecutivo, le vicende relative al titolo esecutivo del creditore procedente, azionato in un pignoramento in origine valido, non travolgono la posizione dei creditori interventori titolati.

Ciò significa che, in presenza di più creditori concorrenti, l’intervento di un creditore munito di idoneo ed efficace titolo esecutivo consente la prosecuzione del procedimento esecutivo, anche se il titolo esecutivo del creditore procedente sia stato sospeso, reso inefficace, caducato o estinto.

Nel caso esaminato, un creditore procedente aveva promosso un processo esecutivo nei confronti di un debitore. Successivamente, un altro creditore aveva proposto intervento nel procedimento. Il creditore procedente aveva poi rinunciato all’azione esecutiva, con conseguente estinzione della procedura, limitatamente alla sua posizione.

Il debitore aveva quindi proposto opposizione all’esecuzione, lamentando l’invalidità dei successivi atti d’impulso della procedura, in quanto fondati su un pignoramento ormai estinto.

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del debitore, affermando che le vicende relative al titolo esecutivo del creditore procedente non travolgono la posizione dei creditori interventori titolati.

La Corte ha precisato che gli atti di impulso del processo esecutivo assumono rilevanza meramente oggettiva, con totale indifferenza cioè del creditore titolato da cui le stesse promanano.

Infatti, gli atti di impulso sono tutti diretti a comporre un’unica sequenza che si dipana dal pignoramento per addivenire alla vendita del bene staggito ed alla distribuzione del ricavato.

L’atto di impulso compiuto da un creditore legittimato “si partecipa” agli altri potenziali legittimati, per cui il creditore munito di titolo (ex se abilitato a compiere singoli atti della espropriazione), allorquando spiega intervento, partecipa al pignoramento da altri eseguito prima dell’intervento stesso.

La sentenza della Corte di Cassazione assume rilievo perché conferma il principio secondo cui i creditori interventori titolati sono immuni dalle vicende relative al titolo esecutivo del creditore procedente.

Per approfondire:

- Cass. 2 agosto 2023, n. 23654