Alcuni condomini hanno proposto ricorso per Cassazione contestando la legittimazione processuale attiva dell’amministratore a proporre l’azione giudiziale, che si fonda su due distinte argomentazioni: da un lato, la ricorrenza di un’azione con mera finalità conservativa, che non avrebbe richiesto l’autorizzazione dell’assemblea; dall’altro, l’esistenza di un mandato dell’assemblea a proporre l’azione.
Ai fini della verifica della legittimazione processuale attiva dell’amministratore del Condominio a proporre la lite che non rientri nei limiti delle sue attribuzioni, il giudice adito deve verificare, anche d’ufficio, seppure incidenter tantum, che la delibera autorizzativa sia stata adottata con la maggioranza qualificata di cui all’art. 1136 c.c.”.
Questo il principio espresso dalla Suprema Corte nell’ordinanza n. 37739/2022 del 23 dicembre 2022, che si riporta di seguito.
Aniello Peluso
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