Allorché una clausola del regolamento di condominio, di natura convenzionale, obblighi i condomini a richiedere il parere vincolante della assemblea per l’esecuzione di opere che possano pregiudicare il decoro architettonico dell’edificio, la deliberazione che deneghi al singolo partecipante il consenso all’intervento progettato, ritenendo lo stesso lesivo della estetica del complesso, può essere oggetto del sindacato dell’autorità giudiziaria, agli effetti dell’art. 1137 c.c., soltanto al fine di accertare la situazione di fatto che è alla base della determinazione collegiale, costituendo tale accertamento il presupposto indefettibile per controllare la legittimità della delibera alla legge (Cass. Sez. 6 – 2, Corte di Cassazione copia non ufficiale 12 di 13 18/11/2019, n. 29924; arg. anche da Cass. Sez. 2, 07/07/1987, n. 5905)”.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 37852 del 28 dicembre 2022, che qui di seguito si riporta.
Aniello Peluso
Ultimi post di Aniello Peluso (vedi tutti)
- Gli sfratti dopo la riforma Cartabia - Febbraio 1, 2023
- Valido il regolamento condominiale che sottopone al parere dell’assemblea gli interventi del singolo che possono ledere l’estetica - Dicembre 29, 2022
- Legittimazione processuale attiva dell’amministratore del Condominio a proporre la lite: il giudice deve verificare che la delibera autorizzativa sia stata adottata con la maggioranza qualificata di cui all’art. 1136 c.c. - Dicembre 27, 2022
- Modifiche alla cosa comune e innovazioni: per quali è richiesta la delibera assembleare? - Dicembre 14, 2022
- La domanda di demolizione va proposta nei confronti di tutti i comproprietari - Dicembre 3, 2022