Con l’avvento della pandemia da COVID-19 e le misure di contenimento ad essa correlate, il mondo ha subito una trasformazione senza precedenti, e il sistema giudiziario non ne è stato immune. Nel 2020, è stata introdotta a mezzo di alcuni decreti emergenziali la possibilità di svolgere le udienze da remoto in Italia, consentendo ai tribunali di tenere udienze tramite piattaforme di videoconferenza, o di sostituire le udienze con il deposito telematico di note scritte.
Tali modalità sono adesso state messe a sistema e introdotte nel codice di procedura civile dalla riforma Cartabia. In particolare, l’articolo 127 del codice di procedura civile al novellato comma 3 prevede la possibilità per il giudice di disporre, nei casi e secondo le disposizioni dei nuovi articoli 127-bis e 127-ter, che l’udienza si svolga a distanza mediante collegamenti audiovisivi o che sia sostituita dal deposito di note scritte.
Più nello specifico l’articolo 127-bis del codice di procedura civile prevede la possibilità di svolgere udienze a distanza mediante collegamenti audiovisivi. Questa modalità può essere utilizzata quando non è richiesta la presenza fisica di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Il giudice deve comunicare il provvedimento almeno quindici giorni prima dell’udienza. Ogni parte costituita può chiedere che l’udienza si svolga in presenza entro cinque giorni dalla comunicazione. Il giudice, valutata l’utilità e l’importanza della presenza delle parti, può decidere in cinque giorni con decreto non impugnabile se l’udienza si svolgerà in presenza o a distanza.
L”articolo 127-ter invece, introduce la possibilità di sostituire l’udienza con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza fisica di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. In questi casi, l’udienza può essere sostituita anche se ne fanno richiesta tutte le parti costituite. Il giudice assegna un termine perentorio per il deposito delle note e ogni parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione. Il giudice deve provvedere in cinque giorni con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità. Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all’udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo. Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti.
Daniele Giordano
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