Ai fini dell’ammissione del credito al passivo fallimentare, il professionista che abbia precedentemente curato l’attività di stima del patrimonio societario ai fini dell’ammissione al concordato preventivo, deve dimostrare l’esattezza del suo adempimento, per rispondenza della sua condotta al modello professionale e deontologico richiesto in concreto.
Questo il principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione nell’ordinanza del 27 dicembre 2022, n. 37799, che di seguito si riporta.
Sara Romano
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