Può costituire oggetto di opposizione agli atti esecutivi soltanto l’atto del processo esecutivo che si assume viziato nelle forme o nei presupposti e che abbia incidenza dannosa nella sfera giuridica degli interessati.
È possibile proporre opposizione ex art. 617 c.p.c. quando il provvedimento produca un pregiudizio costituito dalla sua idoneità ad incidere nella sfera giuridica di coloro che ne subiscono gli effetti.
L’offerente escluso dalla partecipazione ad un esperimento di vendita è legittimato a proporre opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il relativo provvedimento del giudice dell’esecuzione, indipendentemente dalla ragione giustificativa di quest’ultimo (e, quindi, anche in caso di dichiarazione di inammissibilità dell’offerta per vizi formali), perché, sotto il profilo oggettivo, l’atto è immediatamente lesivo del diritto del soggetto estromesso a concorrere per l’aggiudicazione del bene pignorato e, dal punto di vista soggettivo, l’offerente è interessato al regolare svolgimento della procedura e destinatario degli atti della stessa che siano idonei a cagionargli un pregiudizio.
Sara Romano
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