Leasing risolto prima del fallimento dell’utilizzatore: va applicato analogicamente l’art. 1526, c.c. (non l’art. 72-quater, l. fall.)

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Il decisum in rassegna ritorna sulla vexata quaestio degli effetti della risoluzione del contratto di leasing avvenuta prima della dichiarazione di fallimento dell’utilizzatore. Bisogna, in particolare, stabilire se nell’ipotesi de qua si debba fare riferimento alla disciplina prevista dall’art. 1526, c.c., ovvero se la norma di cui all’art. 72-quater, l. fall., valga a disciplinare entrambi i casi, quello del contratto di leasing pendente alla data del fallimento e quello del contratto di leasing risolto ante fallimento.