Il socio di società a responsabilità limitata che abbia dato in pegno la propria quota conserva il diritto a impugnare la deliberazione assembleare nella quale abbia votato in sua vece il creditore pignoratizio, atteso che dal combinato disposto degli artt. 2471-bis e 2352 cod. civ. si evince che il socio, la cui quota sia stata oggetto di pegno, perde il solo diritto di voto in assemblea, ma conserva, in difetto di diversa pattuizione, tutti gli altri diritti amministrativi connessi alla relativa qualità, ivi compreso quello di impugnazione delle deliberazioni contrarie alla legge o all’atto costitutivo.
Questo il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte, con ka sentenza n. 16047 di ieri, 10 giugno 2024.
Anna Esposito
Ultimi post di Anna Esposito (vedi tutti)
- Credito revolving: contratti nulli se non promossi da soggetti autorizzati - 15 Maggio 2025
- Revocatoria fallimentare: quando il creditore non può ignorare la crisi del debitore - 7 Maggio 2025
- Notifica via PEC non valida: quando è davvero necessaria una seconda trasmissione? - 24 Febbraio 2025
- La risoluzione del concordato preventivo per inadempimento e il ruolo della contestazione del Credito - 24 Febbraio 2025
- Sicurezza informatica e settore finanziario: l’Analisi ENISA sulle minacce emergenti - 24 Febbraio 2025