La Cassazione si è espressa riguardo all’onere probatorio che grava sul cessionario di un credito per dimostrare la propria legittimazione attiva durante un processo. La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 18144 di ieri, 2 luglio 2024,, ha dichiarato inammissibile la costituzione della cessionaria dei crediti, già oggetto di ingiunzione da parte della banca cedente, per difetto di legittimazione.
La Corte ha fatto riferimento a precedenti considerazioni, come quelle espresse nella recente sentenza n. 10786/2024, sottolineando che spetta alla cessionaria provare la propria legittimazione attiva. Questa prova non si esaurisce semplicemente con la presentazione della Gazzetta Ufficiale che annuncia la cessione dei crediti da parte della banca cedente. È necessario dimostrare che i crediti oggetto della cessione comprendono anche quelli per cui è stato ingiunto il pagamento.
Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto che la cessionaria non avesse soddisfatto questo onere probatorio. Gli allegati al ricorso includevano solo la notificazione della cessione, il cui scopo era escludere l’efficacia liberatoria di eventuali pagamenti effettuati dal debitore alla banca cedente. Tuttavia, questo non era sufficiente per dimostrare che i crediti in questione fossero compresi nella cessione.
La mancanza di prova adeguata priva il cessionario del credito della qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso della banca e della legittimazione attiva, rendendolo estraneo al giudizio.
Per approfondire:
- Cass. civ., Sez. I, ord. 2/7/2024, n. 18144
Anna Esposito
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