Ritardata cancellazione dalla Centrale Rischi da parte della banca e contratto di transazione

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Con la sentenza n. 3671 del 9 febbraio 2024, la terza sezione della Corte di Cassazione ha esaminato la questione relativa al ritardo ingiustificato di una banca nella cancellazione di una società dalla Centrale Rischi.

Fattispecie

Nel contesto specifico, la cancellazione dalla Centrale Rischi era stata oggetto di una transazione tra le parti, regolarmente eseguita dalla società. Ai sensi dell’accordo transattivo, la banca aveva convenuto di notificare immediatamente alla Centrale Rischi la modifica dello status della società da “sofferenza” a “ristrutturata” al primo versamento concordato.

Interpretazione del contratto di transazione

La Corte di Cassazione ha inizialmente sottolineato che, per identificare l’intenzione comune delle parti, il senso letterale delle parole utilizzate rappresenta il principale strumento interpretativo. Tale senso è da considerare alla luce dei criteri legali, tra cui il comportamento delle parti successivamente alla conclusione del contratto (art. 1362 Co. 2 c.c.), l’interpretazione funzionale (art. 1369 c.c.) e l’interpretazione in buona fede (art. 1366 c.c.).

L’analisi congiunta di tali criteri non ammette interpretazioni astruse delle clausole contrattuali, estranee alle intenzioni concordate e contrarie alla ragione pratica o alla causa concreta dell’accordo.

Erronea interpretazione della Corte di merito

Secondo la Corte di Cassazione, la Corte di merito ha interpretato il contratto di transazione in modo non conforme ai suddetti principi. Non ha tenuto conto dell’oggetto della controversia, ossia il ritardo della banca nel comunicare alla Centrale Rischi la modifica dello status della società. Inoltre, ha trascurato i limiti dell’adempimento, evidenziando che la banca, nonostante il primo versamento, ha solo annotato la riduzione dell’esposizione debitoria senza comunicare la variazione di status.

La Corte ha inoltre rilevato il protrarsi della situazione nonostante la diffida della società e ha sottolineato l’interesse concreto della società a ottenere la tempestiva modifica/cancellazione della segnalazione alla Centrale Rischi, fondamentale per l’accesso al credito e l’operatività sul mercato.

Conclusioni

In sintesi, la Suprema Corte ha cassato la sentenza della Corte di merito, affermando che la negazione da parte della banca dell’interesse della società alla rapida modifica della segnalazione era in contrasto con lo spirito stesso della transazione e con la sua interpretazione letterale, logica e giuridica.

La pronuncia in esame costituisce un contributo significativo sull’interpretazione dei contratti di transazione e sulla responsabilità delle banche nel caso di ritardo ingiustificato nella cancellazione di una società dalla Centrale Rischi. La Corte di Cassazione ha ribadito l’importanza di un’interpretazione coerenza con l’intenzione comune delle parti e la necessità di un adempimento puntuale e diligente da parte delle banche.

 

Per approfondire:

- Cass. civ., Sez. III^, sent. 9 febbraio 2024, n. 3671