Il nuovo processo di cognizione alla luce dell’entrata in vigore della Riforma Cartabia

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Il Decreto Legislativo n. 149 del 10 ottobre 2022, noto come la “riforma Cartabia”, ha introdotto numerose novità al processo civile. Con riguardo al giudizio di cognizione di primo grado, ecco un elenco dettagliato delle principali novità:

  1. Introduzione del principio di oralità: il giudizio di cognizione di primo grado si svolge oralmente, con la partecipazione delle parti e delle loro rappresentanze, nonché del giudice. Questo principio sostituisce il precedente sistema scritto.

  2. Rafforzamento del ruolo del giudice: il giudice assume un ruolo più attivo durante il processo, al fine di garantire un processo equo ed efficace. In particolare, il giudice deve dirigere l’istruttoria e porre le domande alle parti, al fine di chiarire i fatti controversi.

  3. Introduzione del principio di concentrazione: il giudice deve concentrare il processo in poche udienze, al fine di evitare dilazioni eccessive e ridurre i tempi del processo.

  4. Semplificazione delle procedure cautelari: le procedure cautelari sono state semplificate e rese più rapide, al fine di garantire una protezione più efficace dei diritti delle parti.

  5. Maggiore attenzione alla mediazione: la riforma Cartabia promuove la mediazione come strumento per la risoluzione delle controversie, al fine di ridurre i tempi del processo e migliorare la soddisfazione delle parti.

  6. Introduzione della possibilità di richiedere un giudice unico: le parti possono richiedere la nomina di un giudice unico per la risoluzione della controversia, al fine di accelerare i tempi del processo e ridurre i costi.

  7. Introduzione della possibilità di delegare la decisione al giudice istruttore: le parti possono delegare al giudice istruttore la decisione sulla controversia, al fine di ridurre i tempi del processo.

  8. Introduzione del principio di collaborazione tra le parti: le parti devono collaborare tra loro e con il giudice, al fine di garantire un processo equo ed efficace.

  9. Introduzione della possibilità di utilizzare la tecnologia per la gestione del processo: la riforma Cartabia promuove l’utilizzo della tecnologia per la gestione del processo, al fine di ridurre i tempi del processo e migliorare l’efficienza.

Ma vediamo più nello specifico. 

ATTO DI CITAZIONE (Art. 163 c.p.c)

La domanda in primo grado viene introdotta tramite atto di citazione, come previsto dall’articolo 163 del codice di procedura civile. Tra le novità introdotte dal decreto vi è l’obbligo di indicare, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, l’assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento. Inoltre, è richiesta una esposizione chiara e specifica dei fatti e degli elementi di diritto, al fine di garantire una maggiore precisione nella presentazione della domanda.

Una ulteriore novità riguarda l’indicazione del giorno dell’udienza di comparizione e l’invito al convenuto a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell’udienza indicata. La costituzione oltre i suddetti termini comporta le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, mentre la difesa tecnica mediante avvocato diviene obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall’articolo 86 o da leggi speciali. La parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Inoltre, il decreto prevede l’eliminazione del comma 2 dell’articolo 163 bis, relativo alla possibilità di abbreviare i termini nelle cause che richiedono pronta spedizione. Infine, è stato stabilito che i termini a comparire non possono essere inferiori a 120 giorni, al fine di garantire alle parti un adeguato tempo per la preparazione della difesa e la presentazione delle proprie argomentazioni.

COMPARSA DI RISPOSTA (Art. 167 c.p.c)

Il nuovo articolo 167 prevede l’obbligo per il convenuto di prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda. Questa modifica ha lo scopo di favorire una più chiara e completa esposizione della posizione del convenuto in merito alla controversia.

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLE PARTI (Artt. 165 e 166 c.p.c)

Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, ha eliminato la possibilità per l’attore di costituirsi entro 5 giorni dalla notifica della citazione al convenuto. Ora l’attore deve costituirsi in giudizio entro 10 giorni dalla notifica, presentando la nota d’iscrizione a ruolo, la procura e i documenti offerti in comunicazione. In alternativa, può costituirsi personalmente nei casi consentiti dalla legge, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel Comune ove ha sede il tribunale o indicando l’indirizzo presso cui ricevere le comunicazioni e notificazioni anche in forma telematica. In questo modo, si richiede una maggiore celerità nell’azione giudiziaria, evitando possibili ritardi nella costituzione dell’attore e garantendo la tempestività del processo. 

Il convenuto deve costituirsi in giudizio almeno settanta giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione.

La costituzione può essere effettuata a mezzo del procuratore o personalmente, nei casi consentiti dalla legge. Inoltre, il convenuto deve depositare la comparsa di risposta, di cui all’art. 167, contenente la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che intende offrire in comunicazione.

È importante sottolineare che l’eliminazione della possibilità di costituirsi alla prima udienza, prevista dall’art. 171, ha reso fondamentale rispettare il termine di costituzione di settanta giorni previsto dall’art. 166. La mancata costituzione del convenuto entro tale termine comporta la contumacia della parte convenuta, con le conseguenze previste dalla legge.

ATTIVITA’ SUCCESSIVE ALLA COSTITUZIONE DELLE PARTI (Artt. 168-bis, 171-bis, 171-ter, 182 c.p.c.)

Il giudice istruttore, ha il compito di assicurare la regolarità e la completezza dell’istruttoria e di adottare tutti gli atti necessari per l’accertamento dei fatti. La novità introdotta dal D.Lgs. 149/2022 riguarda l’eliminazione del comma 5 dell’art. 168-bis, che prevedeva la possibilità per il giudice istruttore di differire la data della prima udienza fino ad un massimo di 45 giorni con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo. Questa modifica semplifica la procedura e limita i possibili ritardi nell’avvio del processo.

Il giudice ha anche il compito di valutare la regolarità della costituzione in giudizio delle parti e di verificare la sussistenza dei requisiti necessari per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Inoltre, deve esaminare gli atti e i documenti presentati dalle parti e adottare eventuali provvedimenti di urgenza, come ad esempio l’assegnazione di una provvisoria amministrazione dei beni oggetto del processo.

Inoltre, il giudice ha il compito di fissare la data dell’udienza di comparizione e di notificarla alle parti costituite. 

L’art. 171-bis prevede che dopo la costituzione del convenuto e prima dell’udienza, il giudice istruttore ha il dovere di effettuare delle verifiche preliminari, entro i successivi quindici giorni. In particolare, deve verificare la regolarità del contraddittorio e, se necessario, pronunciare i provvedimenti previsti da diversi articoli del codice di procedura civile, indicando alle parti le questioni rilevabili d’ufficio che ritiene opportuno trattare.

Se il giudice istruttore pronuncia i provvedimenti previsti, fissa una nuova udienza per la comparizione delle parti, rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall’art. 171-ter. Se invece non provvede, conferma o differisce la data della prima udienza, fino a un massimo di quarantacinque giorni. Il decreto con cui viene confermata o differita la data della prima udienza è comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria.

All’art. 171-ter sono stabiliti i termini entro i quali le parti possono presentare memorie integrative, ovvero documenti aggiuntivi contenenti domande, eccezioni o precisazioni alle richieste già presentate.

In particolare, la prima memoria integrativa deve essere presentata almeno 40 giorni prima dell’udienza di cui all’articolo 183 e può contenere domande o eccezioni conseguenti alla difesa presentata dal convenuto, nonché la richiesta di chiamare in causa un terzo.

La seconda memoria integrativa deve essere presentata almeno 20 giorni prima dell’udienza e consente di replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, di proporre eccezioni conseguenti alle domande presentate nella prima memoria integrativa e di indicare mezzi di prova e produrre documenti.

Infine, la terza memoria integrativa deve essere presentata almeno 10 giorni prima dell’udienza e consente di replicare alle eccezioni nuove e di indicare la prova contraria.

È importante rispettare i termini previsti per le memorie integrative al fine di evitare la decadenza delle domande e delle eccezioni presentate.

La modifica al co. 2 dell’art. 182 prevede che quando il giudice rileva la mancanza della procura del difensore o un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione che determina la nullità, assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni o per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. In sostanza, viene data un’opportunità alle parti di sanare il difetto, evitando così la nullità del procedimento.

LA PRIMA UDIENZA (Artt. 183, e 183-bis c.p.c.)

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, risulta del tutto lampante come con la riforma alla prima udienza le parti arriveranno alla prima udienza avendo già depositato sia il primo atto difensivo (i.e. citazione o comparsa), sia le memorie istruttorie.

Le modifiche all’articolo 183 del codice di procedura civile riguardano principalmente la gestione dell’udienza di comparizione delle parti e delle richieste istruttorie. In particolare, è prevista la comparizione personale delle parti, anche se ciò può entrare in conflitto con la possibilità di disporre udienze in modalità cartolare.

Il giudice può autorizzare la chiamata del terzo dell’attore e, in tal caso, fissare una nuova udienza. Inoltre, il giudice provvede in udienza sulle richieste istruttorie e predispone con ordinanza il calendario delle udienze sino a quella di rimessione della causa in decisione. In caso di riserva, l’ordinanza deve essere emessa entro 30 giorni, termine ordinatorio.

Infine, nel caso in cui il giudice disponesse d’ufficio mezzi di prova, le parti possono dedurre i mezzi di prova che si rendono necessari e depositare memoria di replica. In questo caso, il termine perentorio per le parti viene fissato dal giudice con ordinanza.

L’articolo 183-bis prevede la possibilità per il giudice di decidere, durante l’udienza di trattazione, di passare dalla procedura ordinaria a quella semplificata di cognizione, se ritiene che siano presenti i presupposti previsti dal primo comma dell’articolo 281-decies del codice di procedura civile.

In particolare, il giudice deve valutare la complessità della lite e dell’istruzione probatoria e sentire le parti, per poi decidere con un’ordinanza non impugnabile di proseguire il processo con il rito semplificato. In tal caso, si applica il quinto comma dell’articolo 281-duodecies, che prevede una riduzione dei termini per la conclusione del processo e una semplificazione delle fasi istruttorie e decisionali.

L’ORDINANZA DI ACCOGLIMENTO E L’ORDINAZA DI RIGETTO DELLA DOMANDA (Artt. 183-ter e 183-quater c.p.c.)

Gli articoli 183-ter e quater disciplinano rispettivamente l’ordinanza di accoglimento della domanda e l’ordinanza di rigetto della domanda. Entrambe le norme si riferiscono alle controversie di competenza del tribunale aventi ad oggetto diritti disponibili.

L’art. 183-ter stabilisce che il giudice, su istanza di parte, nel corso del giudizio di primo grado, può pronunciare un’ordinanza di accoglimento della domanda quando i fatti costitutivi sono provati e le difese della controparte appaiono manifestamente infondate. L’ordinanza può essere emessa solo se i presupposti ricorrono per tutte le domande quando ci sia una pluralità di esse. Inoltre, l’ordinanza di accoglimento è provvisoriamente esecutiva, reclamabile ai sensi dell’art. 669-terdecies e non acquista efficacia di giudicato né può essere invocata in altri processi. Con la stessa ordinanza il giudice liquida le spese di lite. L’ordinanza di cui al secondo comma, se non è reclamata o se il reclamo è respinto, definisce il giudizio e non è ulteriormente impugnabile. In caso di accoglimento del reclamo, il giudizio prosegue davanti a un magistrato diverso da quello che ha emesso l’ordinanza reclamata.

L’art. 183-quater prevede, invece, l’ordinanza di rigetto della domanda. Il giudice, su istanza di parte, nel corso del giudizio di primo grado, può pronunciare l’ordinanza di rigetto della domanda quando questa è manifestamente infondata o se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito della determinazione della cosa oggetto della domanda e la nullità non è stata sanata o se, emesso l’ordine di rinnovazione della citazione o di integrazione della domanda, persiste la mancanza dell’esposizione dei fatti di cui al numero 4), terzo comma dell’articolo 163. Anche in questo caso, l’ordinanza può essere emessa solo se i presupposti ricorrono per tutte le domande quando ci sia una pluralità di esse. L’ordinanza di cui al primo comma è reclamabile ai sensi dell’art. 669 terdecies e non acquista efficacia di giudicato né può essere invocata in altri processi. Con la stessa ordinanza il giudice liquida le spese di lite. L’ordinanza di cui al secondo comma, se non è reclamata o se il reclamo è respinto, definisce il giudizio e non è ulteriormente impugnabile. In caso di accoglimento del reclamo, il giudizio prosegue davanti a un magistrato diverso da quello che ha emesso l’ordinanza reclamata.

INTERVENTO E CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO (Artt. 267, 269 e 271 c.p.c.)

Com’è noto, l’intervento e la chiamata del terzo sono due istituti giuridici del processo civile italiano che permettono a un terzo di intervenire in una controversia tra due o più parti.

L’intervento consiste nella costituzione di un terzo in giudizio al fine di far valere un proprio diritto in relazione alla causa pendente tra le parti già costituite. L’art. 267 del codice di procedura civile stabilisce che il terzo può costituirsi solo fino al momento in cui il giudice fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione.

La chiamata in causa del terzo, invece, è una richiesta avanzata da una delle parti affinché il giudice chiami in causa un terzo che potrebbe avere un interesse diretto nella controversia. L’art. 269 del codice di procedura civile stabilisce che se la richiesta di chiamata in causa viene avanzata dal convenuto nella comparsa, il giudice provvede con decreto a fissare una nuova udienza entro il termine previsto dall’art. 171-bis. Se invece la richiesta di chiamata in causa viene avanzata dall’attore, quest’ultimo deve chiedere l’autorizzazione al giudice nella prima memoria di cui all’art. 171-ter. In questo caso, restano ferme per le parti le preclusioni maturate anteriormente alla chiamata in causa del terzo e i termini indicati dall’articolo 171-ter decorrono nuovamente rispetto all’udienza fissata per la citazione del terzo.

Per quanto riguarda la costituzione del terzo chiamato, l’art. 271 del codice di procedura civile prevede che al terzo si applichino le disposizioni degli articoli 166, 167, primo comma e, novità, dell’art. 171-ter.

LA NUOVA FASE ISTRUTTORIA E L’ELIMINAZIONE DELL’UDIENZA DI ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA E DI GIURAMENTO DEL C.T.U.

L’articolo 184 c.p.c. prevedeva la possibilità per il giudice di fissare un’udienza di assunzione dei mezzi di prova richiesti dalle parti, che poteva essere disposta d’ufficio o su istanza di parte.

Con la riforma, l’art. 184 c.p.c. viene eliminato e l’istruzione della causa si conclude con l’acquisizione di tutti i mezzi di prova necessari per la decisione della causa. Il Giudice, una volta esaurita l’istruttoria, rimette le parti al collegio per la decisione, che può avvenire a norma dell’art. 189 c.p.c. (decisione con ordinanza) o dell’art. 275-bis c.p.c. (decisione con sentenza abbreviata). In sostanza, si intende semplificare la fase dell’istruttoria, eliminando l’udienza di assunzione dei mezzi di prova e accelerando il procedimento per arrivare alla decisione della causa in tempi più rapidi.

Analogamente viene semplificata la procedura per il giuramento del consulente tecnico d’ufficio (C.T.U.), consentendo al giudice di assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale contenente il giuramento previsto dal primo comma dell’articolo 193 c.p.c. In questo modo, viene evitata la necessità di una comparizione fisica del C.T.U. in tribunale per il giuramento. Il giudice deve anche fissare i termini previsti dall’articolo 195, terzo comma, che riguardano la presentazione delle memorie e delle controdeduzioni sulla relazione tecnica.

LA FASE DECISORIA (Artt. 189, 275, 275-bis, 281-quinquies e 281-sexies c.p.c.) 

Viene poi modificato l’art. 189, che prevede la rimessione al collegio per la decisione. In particolare, vengono previsti termini perentori per il deposito di note scritte e di comparse conclusionali, e nello specifico un termine non superiore a sessanta giorni prima dell’udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni che le parti intendono sottoporre al collegio, un termine non superiore a trenta giorni prima dell’udienza per il deposito delle comparse conclusionali e un termine non superiore a quindici giorni prima dell’udienza per il deposito delle memorie di replica.

Viene quindi eliminato l’art. 190 c.p.c. che regolava il deposito delle memorie.

Viene introdotto poi l’art. 275-bis, che prevede la decisione a seguito di discussione orale davanti al collegio. In questo caso, il Giudice fissa un’udienza davanti al collegio e assegna alle parti dei termini per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni. All’udienza il Giudice istruttore fa la relazione orale della causa e il presidente ammette le parti alla discussione. All’esito della discussione il collegio pronuncia sentenza.

Inoltre, viene modificato l’art. 275, che regola la decisione del collegio, prevedendo che la sentenza debba essere depositata entro 60 giorni dall’udienza di cui all’art. 189. Inoltre, alle parti è consentito chiedere, con nota di parte, che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio, sempre nel rispetto dei termini per il deposito delle comparse conclusionali.

Le modifiche apportate all’art. 281-quinquies prevedono invece che, quando la causa è matura per la decisione, il Giudice fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione e assegna alle parti i termini di cui all’art. 189. Viene eliminato l’inciso “fatte precisare le conclusioni a norma dell’art. 189”. L’udienza trattiene la causa in decisione e la sentenza viene depositata entro i successivi 30 giorni. Se una delle parti lo richiede, il Giudice può disporre la discussione orale della causa, previo lo scambio dei soli scritti difensivi a norma dell’art. 189 numeri 1) e 2), fissando l’udienza non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali. La sentenza viene depositata entro 30 giorni dall’udienza di discussione orale.

L’art. 281-sexies invece rimane invariato per quanto riguarda i primi due commi, che prevedono la precisazione delle conclusioni da parte delle parti e la possibilità per il Giudice di ordinare la discussione orale della causa. Viene però aggiunto un terzo comma che prevede che, al termine della discussione orale, se il Giudice non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi 30 giorni.

RIMESSIONE DELLA CAUSA (Artt. 281-septies e 281-octies)

L’art. 281-septies prevede la possibilità per il Collegio di rimettere la causa al giudice monocratico, mediante un’ordinanza non impugnabile. La sentenza deve essere depositata entro 30 giorni dalla rimessione.

L’art. 281-octies, invece, regola la rimessione della causa al Tribunale in composizione collegiale. Il giudice istruttore emette un’ordinanza comunicata alle parti, che possono chiedere la fissazione dell’udienza di discussione davanti al collegio entro dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. In caso di richiesta di discussione orale, il giudice istruttore procede ai sensi dell’articolo 275-bis. La sentenza deve essere depositata entro 30 giorni dalla rimessione.

CONNESSIONE TRA CAUSE (Art. 281-nonies)

L’articolo 281-nonies si riferisce alla connessione tra cause, cioè alla situazione in cui due o più cause pendenti innanzi a giudici diversi riguardano la medesima controversia o questione di diritto e possono essere trattate insieme.

La novità introdotta dal co. 2 è che, nel caso in cui le cause connesse siano riunite, si applica il rito previsto per la causa in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, ovvero il giudizio viene deciso da un collegio di giudici anziché da un giudice monocratico. Inoltre, le decadenze e le preclusioni già maturate in ciascun procedimento prima della riunione restano ferme, ovvero non vengono azzerate o ricalcolate, ma si considerano valide come se la riunione non fosse avvenuta.