Il nuovo procedimento dinanzi al Giudice di Pace introdotto dalla Riforma Cartabia

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La riforma Cartabia, ha introdotto importanti novità anche per quanto riguarda il giudizio dinanzi al Giudice di Pace.

In particolare, la Riforma ha ampliato la competenza del Giudice di Pace, consentendogli di giudicare anche cause di valore superiore a 5.000 euro. Inoltre, il Giudice di Pace ha acquisito la competenza esclusiva in materia di locazioni, sfratti e condominio, anche in caso di valore superiore a 5.000 euro.

La riforma ha inoltre introdotto importanti novità in merito alla gestione dei processi davanti al Giudice di Pace, al fine di rendere più efficiente la giustizia di primo grado.

In primo luogo, è stata introdotta la possibilità di un ricorso in appello dinanzi alla Corte d’Appello contro le sentenze del Giudice di Pace, anche in materia di locazione e sfratti. Questa novità rappresenta un importante passo avanti per garantire una maggiore tutela dei diritti delle parti.

In secondo luogo, la Riforma ha introdotto la figura del giudice unico, che si occupa di tutte le fasi del processo, dalla fase istruttoria alla sentenza finale. Questo permette di accelerare i tempi del processo, riducendo i costi e semplificando la gestione della pratica.

Inoltre, la Riforma ha introdotto importanti novità in materia di mediazione, confermando la volontarietà della procedura e prevedendo la possibilità di sospendere il processo per un periodo di tempo limitato per consentire alle parti di tentare la mediazione.

il procedimento segue il rito del procedimento semplificato di cognizione introdotto ai sensi degli artt. 281-decies – terdecies c.p.c. Questo procedimento semplificato di cognizione è compatibile con il Giudice di Pace e prevede alcune peculiarità rispetto al tradizionale rito del Giudice di Pace.

In particolare, la domanda viene proposta con ricorso, sottoscritto a norma dell’art. 125 c.p.c., che deve contenere l’indicazione del Giudice e delle parti, l’esposizione dei fatti e l’indicazione del suo oggetto. È possibile anche la proposizione verbale della domanda ai sensi dell’art. 316 c.p.c.

Il Giudice di Pace, entro 5 giorni dalla designazione, fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti a norma dell’art. 281-undecies, Co. 2 c.p.c. (art. 318 c.p.c.). Le parti si costituiscono come segue: l’attore con il deposito del ricorso notificato o il processo verbale unitamente al decreto di fissazione udienza e notifica effettuata, mentre il convenuto mediante deposito comparsa di risposta a norma dell’art. 281-undecies Co. 3 e 4 c.p.c.

Alla prima udienza il Giudice di Pace tenta la conciliazione. In caso di tentativo fallito, il Giudice di Pace procede ai sensi dell’art. 281-duodecies Co. 2, 3 e 4 (ossia chiamata di terzo, proposizione di eccezioni conseguenti alla riconvenzionale, concessione di un termine di 20 giorni per modificare domande, indicare mezzi di prova e replicare) e, se non ritiene la causa matura per la decisione, procede agli atti di istruzione rilevanti per la decisione.

La decisione avviene ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c. con sentenza depositata in Cancelleria nei successivi 15 giorni dalla discussione.