Le novità riguardanti il ricorso per Cassazione alla luce dell’entrata in vigore della riforma Cartabia

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Il ricorso per Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel processo civile, mediante il quale si può chiedere al Giudice di legittimità di verificare la corretta applicazione del diritto. Secondo il nuovo articolo 360, comma 3, del codice di procedura civile, il ricorso può essere proposto solo nei casi in cui la sentenza di appello confermi la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti posti alla base della decisione impugnata. In tal caso, il ricorso può essere presentato solo per i motivi di cui al primo comma, numeri 1, 2, 3 e 4. È dunque esclusa la possibilità di ricorrere per Cassazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Questa disposizione, tuttavia, non si applica alle cause di cui all’articolo 70, comma 1 (intervento del PM).

L’articolo 362 del codice di procedura civile, coordinandosi con il nuovo articolo 37 (difetto di giurisdizione), ha ampliato i casi di ricorso per Cassazione, includendo tra le decisioni impugnabili quelle del giudice amministrativo per motivi attinenti alla giurisdizione e i conflitti positivi o negativi di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice speciale.

Inoltre, una importante novità riguarda la possibilità di impugnare le decisioni dei Giudici ordinari passate in giudicato mediante il ricorso per revocazione, qualora il loro contenuto sia stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo contrario alla Convenzione o ad uno dei suoi Protocolli. Questa novità, in particolare, permette di tutelare in modo ancora più efficace i diritti fondamentali dei cittadini, garantendo la piena applicazione dei principi di diritto internazionale.

Ma la novità più importante introdotta dalla Riforma Cartabia riguarda l’articolo 366-bis del Codice di procedura civile, che introduce la possibilità per il giudice di merito di disporre, con ordinanza, il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione per la risoluzione di questioni esclusivamente di diritto. Per poter disporre il rinvio, devono sussistere alcune condizioni, tra cui la necessità della questione alla definizione del giudizio, la presenza di gravi difficoltà interpretative e la suscettibilità di porsi in numerosi giudizi.

La norma prevede che l’ordinanza che dispone il rinvio pregiudiziale sia motivata e rechi specifica indicazione delle diverse interpretazioni possibili sulla questione oggetto del rinvio. Tale ordinanza viene immediatamente trasmessa alla Corte di Cassazione e comunicata alle parti. Il procedimento viene sospeso dal momento in cui viene depositata l’ordinanza, salvo il compimento degli atti urgenti e delle attività istruttorie non dipendenti dalla soluzione della questione oggetto del rinvio pregiudiziale.

Il primo presidente della Corte di Cassazione, ricevuta l’ordinanza di rinvio pregiudiziale, entro novanta giorni assegna la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice per l’enunciazione del principio di diritto, o dichiara con decreto l’inammissibilità della questione per la mancanza di una o più delle condizioni indicate nell’articolo.

La Corte di Cassazione, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in pubblica udienza, con la requisitoria scritta del pubblico ministero e con facoltà per le parti costituite di depositare brevi memorie, nei termini di cui all’articolo 378 del Codice di procedura civile.

Infine, il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione diventa vincolante nel procedimento nell’ambito del quale è stata rimessa la questione e, se questo si estingue, anche nel nuovo processo in cui è proposta la medesima domanda tra le stesse parti.

CONTENUTO DEGLI ATTI (Artt. 366, 370, 371 e 372 c.p.c.)

Il contenuto del ricorso, come stabilito dall’articolo 366 del Codice di procedura civile, deve contenere informazioni essenziali, come l’indicazione delle parti, della sentenza o decisione impugnata, della procura (se conferita con atto separato), e del decreto di ammissione al gratuito patrocinio (se del caso). Inoltre, il ricorso deve includere una chiara esposizione dei fatti della causa e una chiara e sintetica esposizione dei motivi per cui si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si basano. Per ogni motivo di ricorso, deve essere specificata l’indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi che sostengono tale motivo, con l’illustrazione del loro contenuto rilevante.

La riforma ha eliminato il secondo e il quarto comma dell’articolo 366, che riguardavano rispettivamente l’elezione del domicilio fisico a Roma e le comunicazioni di Cancelleria e notificazioni tra avvocati. Questa modifica rende coerente la disciplina prevista per il Giudizio di Cassazione con quella del processo civile telematico. In particolare, l’elezione del domicilio non è più fisica ma solo digitale, e le comunicazioni di Cancelleria avverranno unicamente a mezzo di PEC.

Inoltre, la riforma ha semplificato il procedimento per il deposito del ricorso (articolo 369), eliminando il terzo comma che prevedeva la trasmissione del fascicolo d’ufficio da parte della Cancelleria del Giudice che ha emesso la sentenza impugnata.

Per quanto riguarda il controricorso (articolo 370 c.p.c.), la riforma ha eliminato la notifica e ha previsto un termine più ampio per il deposito. Il controricorso deve essere depositato entro 40 giorni dalla notifica del ricorso.

Anche per il ricorso incidentale (articolo 371 c.p.c.) viene eliminata la notifica, e l’atto deve essere depositato entro il termine di 40 giorni dalla notificazione. Inoltre, per resistere al ricorso incidentale, può essere depositato un controricorso.

Infine, per quanto riguarda la produzione di altri documenti (articolo 372 c.p.c.), il secondo comma indica che il deposito dei documenti relativi all’ammissibilità può avvenire indipendentemente da quello del ricorso e del controricorso fino a 15 giorni prima dell’udienza o dell’adunanza in Camera di Consiglio, eliminando così la notifica.

IL PROCEDIMENTO (Artt. 375, 376 379, 380-bis, 380-bis 1 e 380-ter)

La riforma ha agito modificando l’art. 375 c.p.c. introducendo la possibilità di pronunciare la sentenza in udienza pubblica anche nei casi in cui la questione di diritto è di particolare rilevanza o in cui si richiede la revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

E’ stata anche estesa la possibilità per la Corte di pronunciare con ordinanza in camera di consiglio in una serie di casi specifici, tra cui la correzione di errori materiali o i ricorsi per revocazione e per opposizione di terzo.

Viene modificato anche l’art. 376 relativo all’assegnazione dei ricorsi alle sezioni, prevedendo che il primo presidente possa assegnare i ricorsi alle sezioni unite o alla sezione semplice entro 15 giorni prima dell’udienza.

Una volta assegnato il ricorso alla sezione viene fissata l’udienza (art. 377 c.p.c.). La riforma prevede però che dell’udienza venga data comunicazione dal cancelliere anche al P.M. (prima era prevista la comunicazione solamente agli avvocati) ed estende il periodo ad almeno 60 giorni prima dell’udienza (ante riforma erano 20).

L’udienza per la discussione dovrà necessariamente svolgersi in presenza, escludendosi espressamente la trattazione cartolare.

Il nuovo art. 378 c.p.c. prevede invece che le memorie vengano depositate (anche dal P.M.) non oltre 20 giorni prima dell’udienza,  e introduce la possibilità per le parti di depositare sintetiche memorie illustrative non oltre 10 giorni prima dell’udienza (con i 5 giorni ante riforma e l’indicazione generica di memorie).

Viene infine fissato un termine di 90 giorni per il deposito della sentenza.

A seguito dell’abrogazione del procedimento camerale in uso avanti alla sesta sezione, l’articolo 380-bis, che riguarda il procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, è stato riformato prevedendo ora che il presidente della sezione o un consigliere da questo delegato può formulare una sintetica proposta di definizione del giudizio quando ravvisa la inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto.

L’articolo 380-bis 1 riguarda invece il procedimento per la decisione in camera di consiglio, e stabilisce le modalità di comunicazione del ricorso alle parti interessate, i termini per il deposito di conclusioni scritte e sintetiche memorie illustrative, e le modalità di decisione della Corte.

Infine, l’articolo 380-ter riguarda il procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza, e stabilisce che nei casi previsti dall’articolo 375, secondo comma, numero 4, si applica l’articolo 380-bis.1, e il Pubblico Ministero deposita le sue conclusioni scritte nel termine stabilito.