Le modifiche apportate al primo libro del codice di procedura civile dalla riforma Cartabia

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La riforma Cartabia ha apportato alcune modifiche significative al primo libro del codice di procedura civile. Tra le principali modifiche apportate, si evidenziano le seguenti

Art. 7: Competenza del Giudice di Pace

L’articolo 7 del codice di procedura civile riguarda la competenza del giudice di pace. Con la riforma Cartabia, la competenza del giudice di pace è stata innalzata per le cause relative a beni mobili, passando da 5.000 a 10.000 euro, e per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, passando da 20.000 a 25.000 euro. Inoltre, la forma della domanda è stata modificata e, ai sensi del novellato art. 316 c.p.c. verrà proposta nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, in quanto compatibili (premere qui per maggiori informazioni sul ricorso al Giudice di Pace).

Art. 40: Connessione

L’articolo 40 del codice di procedura civile riguarda la connessione delle cause. Con la riforma Cartabia, l’articolo 40, co. 3, specifica che in caso di connessione tra causa sottoposta al rito semplificato di cognizione e causa sottoposta a rito speciale, le cause devono essere trattate e decise con il rito semplificato di cognizione, se la connessione avviene ai sensi degli artt. 31 (cause accessorie), 32 (cause di garanzia), 34 (accertamenti incidentali), 35 (eccezione di compensazione) e 36 (cause riconvenzionali).

Art. 50 bis: Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale

L’articolo 50 bis del codice di procedura civile riguarda le cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale. Con la riforma Cartabia, sono state eliminate la competenza collegiale nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio di amministrazione, nonché nelle cause di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi e nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima.

Art. 96: Responsabilità aggravata

L’articolo 96 del codice di procedura civile riguarda la responsabilità aggravata. Con la riforma Cartabia, è stato inserito il comma 4, il quale prevede che nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000.

Art. 101: Principio del contraddittorio

L’articolo 101 potenzia un importante principio di garanzia del diritto di difesa, ovvero il rispetto del contraddittorio nel processo. Il giudice ha il dovere di assicurare che entrambe le parti abbiano la possibilità di esporre le proprie argomentazioni e di replicare a quelle dell’altra parte, al fine di garantire una decisione equa e imparziale. In caso di violazione di tale principio, il giudice deve adottare i provvedimenti necessari per ripristinare il diritto di difesa.

Art. 121: Principio della libertà delle forme e sinteticità e chiarezza degli atti

L’articolo 121, invece, stabilisce la libertà di forme nella redazione degli atti processuali, ma ora con la riforma vengono aggiunti due importanti requisiti, quello della chiarezza e quello della sinteticità degli stessi.