Nel caso di frode informatica è l’intermediario a dover provare, oltre all’insussistenza di malfunzionamenti, l’autenticazione, la corretta registrazione e la contabilizzazione.
Questo il principio espresso dal Collegio ABF di Milano nella Decisione n. 15341 del 29 novembre 2022, che di seguito si riporta.
Daniele Giordano
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