Il nuovo procedimento di mediazione a seguito dell’entrata in vigore della riforma Cartabia

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Il nuovo procedimento di mediazione che entra in vigore dal 30 giugno 2023 è una novità importante per il panorama giuridico italiano. La legge che regola la mediazione, il Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28, è stata infatti modificata dal Decreto Legge 22 gennaio 2019, n. 4 (convertito in Legge 19 marzo 2019, n. 26), il quale ha introdotto importanti novità in merito alle modalità di svolgimento del procedimento di mediazione, ed è ora ulteriormente modificato. 

Innanzitutto vengono inserite nuove materie in cui è obbligatoria la mediazione per cui il previo esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, come l’associazione in partecipazione, il consorzio, il franchising, l’opera, la rete, la somministrazione, le società di persone e la subfornitura.

Quando tale condizione di procedibilità non è rispettata e viene proposta domanda giudiziale, la relativa eccezione deve essere sollevata, a pena di decadenza entro e non oltre la prima udienza, dalla parte convenuta. Tuttavia, anche il giudice, d’ufficio, entro la prima udienza, potrà sollevare detta eccezione. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 (3+3 mesi).

Una novità sta nel fatto che a tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale.

Va detto, poi, che lo svolgimento della mediazione non preclude la concessione dei provvedimenti urgenti, dei provvedimenti cautelari e la trascrizione della domanda giudiziale.

Inoltre, esistono dei procedimenti esclusi dall’obbligo di mediazione, come per esempio i procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, i procedimenti per convalida di licenza o sfratto fino al mutamento del rito, i procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, i procedimenti di possessori fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’art. 703. Co. 3 c.p.c., i procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata, i procedimenti in camera di consiglio, nell’azione civile nel processo penale e nell’azione inibitoria del codice del consumo.

Il gratuito patrocinio viene previsto nei soli casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità dell’azione in giudizio e purché venga raggiunto l’accordo di mediazione. Esso, inoltre, è escluso per le controversie che hanno ad oggetto la cessione di crediti e
ragioni altrui, a meno che la cessione appaia fatta, senza dubbio, in pagamento di crediti o ragioni preesistenti. Possono richiederlo quei soggetti che, stando alla riforma, beneficiano del patrocinio a spese dello Stato nelle cause giudiziarie. La domanda è proposta dall’interessato o dall’avvocato, personalmente, con raccomandata o a mezzo pec o con servizio elettronico, al consiglio dell’ordine degli avvocati dove ha sede l’organismo di mediazione competente. 

Per quanto riguarda invece l’accesso alla mediazione, la domanda di mediazione deve essere depositata ai sensi dell’art. 4 da una delle parti presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia e non più tramite presentazione di un’istanza. In caso di più domande per la stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo davanti il quale è stata presentata la prima domanda in base alla data di deposito. Le parti possono derogare la competenza

Sono poi stati introdotti nuovi articoli (5-bis, ter, quater, quinquies, sexies e 8-bis).

Art. 5-bis: procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo

L’articolo 5-bis riguarda la procedura di opposizione a un decreto ingiuntivo e stabilisce che, se l’azione è stata introdotta con un ricorso per decreto ingiuntivo, la parte che ha proposto tale ricorso ha l’onere di presentare la domanda di mediazione durante la procedura di opposizione. Il giudice alla prima udienza decide sulla concessione e sospensione della provvisoria esecuzione e, se accerta il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine previsto dall’articolo 6. Se la mediazione non viene esperita, il giudice dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale e provvede sulle spese.

Art. 5-ter: legittimazione in mediazione dell’amministratore di condominio

L’articolo 5-ter stabilisce che l’amministratore di condominio è legittimato ad attivare, aderire e partecipare a una procedura di mediazione. Inoltre, il verbale contenente l’accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore devono essere sottoposti all’approvazione dell’assemblea condominiale, che delibera entro il termine previsto dall’accordo o dalla proposta con le maggioranze previste dall’articolo 1136 del codice civile. Se non viene raggiunta l’approvazione entro il termine stabilito, la conciliazione si intende non conclusa.

Art. 5-quater: mediazione demandata dal giudice

L’articolo 5-quater stabilisce che il giudice, anche in sede di giudizio di appello, può disporre l’esperimento di una procedura di mediazione fino al momento della precisazione delle conclusioni, valutando la natura della causa, lo stato dell’istruzione, il comportamento delle parti e altre circostanze. L’esperimento della mediazione demandata dal giudice costituisce una condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Se la mediazione non viene esperita, il giudice dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale.

Art. 5-quinquies: formazione del magistrato, valutazione del contenzioso definito con mediazione demandata e collaborazione

L’articolo 5-quinquies prevede che il magistrato curi la propria formazione e aggiornamento in materia di mediazione attraverso la frequentazione di seminari e corsi organizzati dalla Scuola superiore della magistratura. Inoltre, la frequentazione di tali eventi, il numero e la qualità degli affari definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi conciliativi costituiscono indicatori di impegno, capacità e laboriosità del magistrato. Le ordinanze con cui il magistrato demanda le parti in mediazione e le controversie definite a seguito della loro adozione sono oggetto di specifica rilevazione statistica. Infine, il capo dell’ufficio giudiziario può promuovere progetti di collaborazione con università, ordini degli avvocati, organismi di mediazione, enti di formazione e altre associazioni professionali e di cultura al fine di favorire l’approfondimento della cultura della mediazione e la sua diffusione nella pratica giudiziaria.

Art. 8-bis: mediazione in modalità telematica

Le modalità di svolgimento telematiche previste per il processo possono essere utilizzate anche per la mediazione, come stabilito dal regolamento di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La modalità telematica è consentita per l’invio e la ricezione degli atti e dei documenti, nonché per la partecipazione alle udienze di mediazione.

Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell’organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.

A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l’eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità.

Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3, è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell’organismo.


Quanto alla durata e allo svolgimento della mediazione, il termine iniziale è fissato in tre mesi, ma può essere prorogato di ulteriori tre mesi con l’accordo scritto delle parti. La richiesta di proroga deve essere effettuata dopo l’instaurazione e prima della scadenza dei primi tre mesi. Nel caso in cui sia in corso un giudizio, il mediatore deve informare il giudice della proroga accordata.

Viene modificato il termine per la fissazione dell’incontro, il quale sarà “non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti”. Questa modifica corregge un vuoto normativo presente nella versione precedente della legge.

Il comma 2 è introdotto ex novo e stabilisce che, dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce gli effetti della domanda giudiziale sulla prescrizione e impedisce la decadenza per una sola volta. Inoltre, la parte può comunicare all’altra parte la domanda di mediazione già presentata all’organismo di mediazione, fermo l’obbligo dell’organismo di procedere ai sensi del comma 1.

Anche il comma 4 è introdotto ex novo e stabilisce l’obbligo di partecipazione personale delle parti alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia.

Altri commi introdotti ex novo sono il quinto, il sesto e il settimo. 

Il comma 5 specifica che, nei casi di mediazione demandata dal giudice, le parti possono essere assistite dai rispettivi avvocati.

Il comma 6 sancisce l’obbligo di collaborazione e buona fede tra le parti durante la procedura di mediazione.

Il comma 7 consente al mediatore di “avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali”. Inoltre, “al momento della nomina dell’esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all’articolo 9. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell’articolo 116, comma primo, del codice di procedura civile”.

Infine, quanto alla conclusione del procedimento e alle conseguenze processuali derivanti dalla mancata partecipazione al procedimento di mediazione, l’art. 11 prevede che l’accordo di conciliazione raggiunto dalle parti durante il procedimento debba contenere l’indicazione del relativo valore e che il verbale conclusivo sia sottoscritto non solo dalle parti ma anche dagli avvocati e dagli altri partecipanti. Il mediatore ha l’obbligo di depositare il verbale presso la segreteria dell’organismo senza indugio. Il verbale contenente l’eventuale accordo di conciliazione dev’essere redatto in formato digitale o, se in formato analogico, in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre ad un originale per il deposito presso l’organismo (che lo conserva per 3 anni, ai sensi del sesto comma).

Il successivo articolo 11-bis introduce invece una disposizione specifica per le amministrazioni pubbliche che sottoscrivono un accordo di conciliazione durante il procedimento di mediazione. In questo caso, ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica l’articolo 1, comma 01.bis della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

L’art. 12-bis prevede che se una parte non partecipa al primo incontro senza giustificato motivo, il giudice può utilizzare tale mancata partecipazione come argomento di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.

In caso di mediazione come condizione di procedibilità, se la parte costituita non partecipa al primo incontro senza giustificato motivo, il giudice condanna tale parte al versamento di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, all’entrata del bilancio dello Stato.

Inoltre, se la parte che non ha partecipato alla mediazione risulta soccombente nel successivo giudizio, il giudice, su richiesta della controparte, può condannarla al pagamento di una somma equitativamente determinata in misura non superiore alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.

Il giudice trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all’autorità di vigilanza competente.