La convenzione di negoziazione assistita a seguito della riforma Cartabia

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La negoziazione assistita rappresenta un procedimento alternativo alla giustizia ordinaria che consente alle parti di risolvere controversie in modo consensuale, attraverso l’aiuto di un professionista terzo e imparziale, ovvero il mediatore. 

Con l’entrata in vigore della riforma Cartabia il prossimo 30 giugno, la negoziazione assistita subirà alcune modifiche significative. 

La legge italiana prevede l’obbligatorietà della negoziazione assistita da avvocati in alcune situazioni. In particolare, la negoziazione assistita è obbligatoria per legge in caso di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli e natanti o per il pagamento a qualsiasi titolo di somme che non superino i cinquantamila euro.

La convenzione di negoziazione assistita può inoltre precisare, nei limiti previsti dalla legge, la possibilità di acquisire dichiarazioni di terzi su fatti rilevanti in relazione all’oggetto della controversia, la possibilità di acquisire dichiarazioni della controparte sulla verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte nel cui interesse sono richieste, la possibilità di svolgere la negoziazione con modalità telematiche e la possibilità di svolgere gli incontri con collegamenti audiovisivi a distanza. Non può essere però svolta con modalità telematiche né con collegamenti audiovisivi da remoto l’acquisizione delle dichiarazioni del terzo di cui all’articolo 4-bis.

Il Consiglio Nazionale Forense elabora un modello di convenzione che sarà utilizzato dalle parti, salvo diverso accordo. 

Inoltre, la legge prevede che per le controversie di lavoro, le parti possono ricorrere alla negoziazione assistita senza che ciò costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e che per acquisire le dichiarazioni di terzi, ciascun avvocato può invitare il terzo a rendere dichiarazioni su fatti specificamente individuati e rilevanti in relazione all’oggetto della controversia, presso il suo studio professionale o presso il Consiglio dell’ordine degli avvocati, in presenza degli avvocati che assistono le altre parti. 

Prima di rendere le dichiarazioni, il terzo deve dare specifiche informazioni sulla sua identità, e deve essere reso edotto della qualifica dei soggetti dinanzi ai quali sta rendendo dichiarazioni e dello scopo della loro acquisizione. L’informatore deve anche essere informato della possibilità di non rendere dichiarazioni, della facoltà di astenersi ai sensi dell’articolo 249 del codice di procedura civile, delle responsabilità penali conseguenti alle false dichiarazioni e del dovere di mantenere riservate le domande che gli sono rivolte e le risposte date.

Il documento che contiene le domande rivolte all’informatore e le dichiarazioni da lui rese deve essere verbalizzato dagli avvocati e sottoscritto dall’informatore e dagli avvocati stessi, e un originale deve essere consegnato a ciascuna delle parti coinvolte nella negoziazione assistita.

Il documento sottoscritto fa piena prova di quanto gli avvocati attestano essere avvenuto in loro presenza e può essere prodotto nel giudizio tra le parti della convenzione di negoziazione assistita ed è valutato dal giudice ai sensi dell’articolo 116, primo comma, del codice di procedura civile. Il giudice può anche disporre che l’informatore sia escusso come testimone

Se l’informatore non si presenta o si rifiuta di rendere dichiarazioni e la negoziazione si conclude senza accordo, la parte che ritiene necessaria la sua deposizione può chiedere che ne sia ordinata l’audizione davanti al giudice. In tal caso, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 693, 694, 695, 697, 698 e 699 del codice di procedura civile.

Infine, il nuovo articolo 4-ter riguarda le dichiarazioni confessorie e stabilisce che quando previsto dalla convenzione di negoziazione assistita, ciascun avvocato può invitare la controparte a rendere per iscritto dichiarazioni su fatti specifici e rilevanti relativi all’oggetto della controversia, che possono essere sfavorevoli o favorevoli alla parte nel cui interesse sono richieste. La dichiarazione viene resa per iscritto e sottoscritta dalla parte e dall’avvocato che la assiste. Il documento contenente la dichiarazione ha piena prova di quanto attestato dall’avvocato e può essere prodotto nel giudizio iniziato dalle parti della convenzione di negoziazione assistita, ma è soggetto ai limiti previsti dall’articolo 2735 del codice civile. Il rifiuto ingiustificato di rendere dichiarazioni è valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio, anche ai sensi dell’articolo 96 del codice di procedura civile.