Il deposito telematico si perfeziona quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31592 del 14 novembre 2023, ha fatto chiarezza su principio alquanto controverso e relativo al processo telematico: il deposito telematico si perfeziona con l’emissione della seconda PEC, ossia la ricevuta di avvenuta consegna. La decisione è emersa da un caso in cui i genitori avevano presentato appello contro una sentenza che dichiarava lo stato di adottabilità dei loro figli minori. La Corte d’appello aveva dichiarato l’appello inammissibile, sostenendo la tardività.

Nello specifico, i genitori, appellanti, avevano depositato tempestivamente l’appello tramite busta telematica. La Corte d’appello, tuttavia, aveva dichiarato l’appello tardivo in quanto, secondo la sua interpretazione, la mancata ricezione da parte degli appellanti della terza e della quarta PEC non inficiava il perfezionamento del deposito telematico. I genitori avevano presentato ricorso per cassazione sostenendo la violazione e falsa applicazione della normativa del processo telematico.

La Cassazione ha stabilito chiaramente che il deposito telematico si perfeziona con l’emissione della seconda PEC, cioè la ricevuta di avvenuta consegna. Ciò è in conformità con il D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, comma 7. La Corte ha sottolineato che, ferma l’applicabilità delle disposizioni dell’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5, il deposito è tempestivamente effettuato quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza.

Nel caso specifico, nonostante il perfezionamento del deposito telematico, si è verificato un problema nell’apertura del fascicolo telematico da parte della cancelleria del giudice d’appello. La cancelleria ha chiarito che ciò è dovuto all’interruzione del processo di acquisizione del messaggio telematico, evento considerato incolpevole e indipendente dalla parte interessata.

La Corte di Cassazione ha dunque accolto il ricorso dei genitori, evidenziando che l’atto difensivo non poteva essere letto ed esaminato neppure con l’ausilio dei servizi di cancelleria a causa di un evento fortuito non imputabile alla parte interessata. La sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla Corte di appello, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

La decisione della Cassazione sottolinea dunque l’importanza della seconda PEC nel processo telematico e riafferma che il deposito telematico è tempestivo quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza. La decisione contribuisce a fornire chiarezza su questioni cruciali nel contesto del processo telematico.

Per approfondire:

- Cass. Civ., Sez. I, 14/11/2023, n.31592