La prova scritta del contratto di assicurazione può essere desunta anche da documenti diversi dalla polizza, purché provenienti dalle parti e da questi sottoscritti, dai quali sia possibile desumere l’esistenza e il contenuto del patto.
Il messaggio di posta elettronica sottoscritto con firma “semplice” è un documento informatico ai sensi dell’art. 2712 c.c. e, se non ne sono contestati la provenienza od il contenuto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, mentre, se ne sono contestati la provenienza od il contenuto, il giudice non può espungere quel documento dal novero delle prove utilizzabili ma, per verificare la sufficienza di tale documento, può giungere alla propria decisione solo all’esito delle puntuali valutazioni prescritte dagli artt. 20 e 21 D.Lgs. n. 82 del 2005 e, cioè, esaminando analiticamente le caratteristiche oggettive del documento informatico sotto il profilo della qualità, della sicurezza, della integrità e della immodificabilità.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14046 del 21 maggio 2024.
Daniele Giordano
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