Gli effetti della mancata notifica a mezzo PEC dovuta alla “casella piena” del destinatario al vaglio delle Sezioni Unite?

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La III sezione civile della Cassazione, tramite l’Ordinanza interlocutoria n. 32287/23 del 21 novembre, ha deciso di rimettere gli atti al Primo Presidente, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., affinché valuti la possibilità di assegnare la trattazione del ricorso alle Sezioni Unite. Il tema centrale riguarda gli effetti della mancata notifica a mezzo PEC dovuta alla “casella piena” del destinatario.

Nel caso di specie è stato presentato un ricorso per cassazione rispettando il c.d. “termine lungo” per l’impugnazione. La parte controricorrente ha eccepito però la tardività, affermando di aver notificato la sentenza (per far scattare il “termine breve”) tramite PEC, anche se il messaggio non è stato consegnato a causa della “casella piena” del destinatario. La mancata consegna è stata attribuita alla negligenza del destinatario. La questione chiave è se la notifica si consideri perfezionata, determinando il decorrere del “termine breve” e la conseguente tardività del ricorso.

La giurisprudenza non offre un orientamento univoco sulla questione. Alcuni interpretano la “casella piena” come equivalente alla consegna, mentre altri ritengono che, in mancanza di elezione di domicilio fisico, l’onere di riprendere la notifica tradizionale sussista. La Cassazione riconosce che gli orientamenti attuali non sono convincenti. L’opzione della “casella piena” come consegna disincentiva l’adeguata gestione degli indirizzi PEC, mentre l’opzione opposta si basa sulla presenza di un domicilio fisico eletto. La Cassazione evidenzia la necessità di una risposta chiara su quando la notifica telematica si consideri perfezionata, sottolineando la rilevanza della questione per il corretto funzionamento delle notifiche con gli strumenti tecnologici.

Nonostante una dettagliata analisi di vari orientamenti e disposizioni di legge, la terza sezione non è riuscita a raggiungere una soluzione definitiva. La complessità della questione e la sua rilevanza l’hanno quindi finalmente portata a rimettere gli atti al Primo Presidente per valutare l’opportunità di assegnare la trattazione del ricorso alle Sezioni Unite.