La deroga al regime di autorizzazione al compimento di atti di disposizione sui beni del fondo di famiglia: presupposti e limiti

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In tema di fondo patrimoniale, l’autorizzazione del giudice al compimento di atti di disposizione, prevista dall’art. 169 c.c., è necessaria solo in mancanza di una deroga espressa nell’atto costitutivo del fondo.

La deroga al regime di autorizzazione può essere stipulata al momento della costituzione del fondo o successivamente, mediante atto pubblico, ed è ammessa solo se è giustificata dall’interesse della famiglia e non contrasta con il principio di tutela dei creditori.

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’appello che aveva respinto il ricorso di uno dei coniugi contro l’atto di modifica del fondo patrimoniale che aveva previsto la facoltà di concedere ipoteca sull’immobile destinato a casa familiare, senza necessità di autorizzazione del giudice.

La Corte ha ritenuto che la modifica del fondo patrimoniale, volta a consentire l’ottenimento di un finanziamento per risanare l’attività commerciale della famiglia, fosse giustificata dall’interesse della famiglia e non contrastasse con il principio di tutela dei creditori.

La decisione della Corte di Cassazione è importante perché conferma il principio secondo cui la deroga al regime di autorizzazione al compimento di atti di disposizione sui beni del fondo patrimoniale è possibile solo se è giustificata dall’interesse della famiglia e non contrasta con il principio di tutela dei creditori.

In particolare, la Corte ha precisato che la deroga può essere giustificata dall’interesse della famiglia anche se riguarda un atto di disposizione che, in assenza di deroga, richiederebbe l’autorizzazione del giudice, come nel caso dell’ipoteca sull’immobile destinato a casa familiare.

Per approfondire:

- Cass., 22 novembre 2023, n. 32484