Fallimento dell’appaltatore: il curatore è l’unico legittimato a ricevere il compenso per le prestazioni svolte

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Il meccanismo delineato dall’art. 118, comma 3, d. lgs. n. 163/2006, che consente alla stazione appaltante di sospendere i pagamenti in favore dell’appaltatore in attesa delle fatture di quelli effettuati da quest’ultimo al subappaltatore, deve ritenersi riferito alla sola ipotesi in cui il rapporto di appalto sia in corso con un’impresa in bonis.