Il nuovo art. 179 ter disp. att. c.p.c. con i limiti e i requisiti soggettivi per l’iscrizione nell’elenco dei professionisti delegati alla vendita

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Il Decreto Legislativo n. 149 del 10 ottobre 2022, che dà attuazione alla legge 26 novembre 2021, n. 206 per l’efficienza del processo civile e la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e delle misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie e di esecuzione forzata, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 ottobre 2022 nella Serie Generale n. 243, Supplemento Ordinario n. 38.

Tale atto riguarda la c.d. “riforma del processo civile” a firma del Ministro Marta Cartabia, e in tale contesto si inserisce anche la modifica alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie.

Il comma 11 lettera c dell’articolo 4 del decreto in questione apporta modifiche al Titolo IV, Capo III delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e alle disposizioni transitorie, in particolare sostituendo la formulazione dell’articolo 179 ter delle Disp. Att. c.p.c.

Il summenzionato articolo, rubricato “Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita”, stabilisce i requisiti e gli obblighi formativi per i Delegati iscritti negli elenchi specifici.

La nuova legge non ha modificato le disposizioni riguardanti i requisiti soggettivi necessari per l’iscrizione nei registri e la disposizione relativa alla loro gestione.

Le modifiche più rilevanti hanno riguardato le modalità di iscrizione, la domanda presentata dal professionista deve essere corredata dai seguenti documenti: 

  1. certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
  2. certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita;
  3. certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza nel circondario del tribunale;
  4. certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all’ordine professionale;
  5. titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente ai sensi del quinto comma.

Inoltre, l’interessato sarà tenuto a dimostrare la “specifica competenza tecnica ai fini della prima iscrizione nell’elenco”.

A tal fine sarà necessario, anche alternativamente, dimostrare il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
  • avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell’esecuzione;
  • essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell’esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144;
  • avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all’articolo 35, comma 1, lettera s) , della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. Tale specifica formazione può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da università pubbliche o private.

I professionisti che aspirano alla conferma dell’iscrizione nell’elenco dovranno farne domanda al presidente del tribunale ogni tre anni allegando:

  1. certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
  2. certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all’ordine professionale;
  3. titoli e documenti idonei a dimostrare il mantenimento della specifica competenza tecnica del professionista ai sensi del settimo comma.

Inoltre, sempre per il mantenimento dell’iscrizione nell’elenco, gli interessati dovranno essere in possesso, anche alternativamente, dei seguenti requisiti:

  • essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell’esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144;
  • avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all’articolo 35, comma 1, lettera s) , della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate conseguendo un numero di crediti non inferiore a 60 nel triennio di riferimento e, comunque, a 15 per ciascun anno. Tale specifica formazione può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi da università pubbliche o private.

Il nuovo articolo 179 ter delle disposizioni attuative del codice di procedura civile specifica anche come vengono definiti i programmi, i corsi di formazione e di aggiornamento per gli iscritti, nonché le procedure per verificare il possesso e/o il mantenimento dei requisiti richiesti ai professionisti per essere inseriti nell’elenco.

L’ente incaricato di queste attività, in particolare quelle di controllo, alla fine di ogni semestre, dopo aver sentito l’interessato, può ordinare la sospensione fino a un anno e, in caso di violazioni gravi o ripetute, la cancellazione dall’elenco dei professionisti che in una o più procedure esecutive hanno visto revocata la delega a causa del mancato rispetto dei termini per le attività delegate, delle direttive stabilite dal giudice dell’esecuzione o degli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.

Nel caso in cui il professionista venga cancellato dall’elenco a seguito di revoca della delega non potrà essere reinserito nel triennio in corso e nel triennio successivo.

E’ stabilito che il giudice dell’esecuzione dovrà sostituire senza ritardo il professionista delegato che sia stato sospeso o cancellato dall’elenco.

Altra rilevante novità è data dalla previsione di impossibilità di iscrizione per il professionista in più di un elenco.

Infine, il giudice dell’esecuzione che assegna la delega delle operazioni di vendita a un professionista iscritto nell’elenco di un altro distretto, dovrà specificare i motivi della sua scelta in modo dettagliato nel provvedimento.

Queste sono solo alcune delle novità introdotte dal menzionato decreto legislativo, che insieme al decreto legislativo n. 150 pubblicato nello stesso giorno, fa parte del più ampio progetto di riforma della giustizia.

Il provvedimento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 243 del 17 ottobre 2022 – Serie generale – Supplemento ordinario n. 38), tuttavia lo stesso non può dirsi per ogni disposizione; infatti all’art. 35 primo comma si legge che: “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”

I successivi commi indicano i casi specifici in cui l’entrata in vigore delle modifiche è differente dalla disposizione generale.

In conclusione, l’articolo 179 ter delle disposizioni attuative del codice di procedura civile entrerà in vigore il 30 giugno 2023 e questo porterà all’applicazione delle nuove disposizioni.