Pubblicato l’elenco delle banche dati a cui da oggi possono accedere gli ufficiali giudiziari per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare

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A partire da oggi, 22 agosto 2023, è attiva la funzionalità che consente agli ufficiali giudiziari di accedere direttamente a una selezione di banche dati. Questo accesso agevola la ricerca mirata di proprietà da sequestrare in conformità all’articolo 492-bis c.p.c. come novellato dalla Riforma Cartabia.

Nel Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia, è stato ufficialmente reso disponibile il registro completo delle banche dati (premere qui per leggere).

Con riferimento all’ultimo comma dell’articolo 155-quater delle disposizioni attuative del Codice di Procedura Civile, il Ministero della Giustizia ha ufficialmente dichiarato avviata, a partire da oggi, 22 agosto 2023, la possibilità legale per gli ufficiali giudiziari di accedere direttamente alle banche dati dell’Agenzia delle Entrate. Questo accesso mira a supportare le finalità stabilite dall’articolo 492-bis del medesimo codice.

Attraverso il Sistema di Interscambio flussi Dati (SID), gli ufficiali giudiziari saranno in grado di consultare:

  • dichiarazioni dei redditi e certificazioni uniche;
  • atti del Registro;
  • l’archivio dei rapporti finanziari.

Il Ministero con una nota ha però specificato che, durante la fase iniziale di avvio del servizio, potrebbero esserci alcune sedi degli Uffici Notificazioni, Esecuzioni e Protesti (UNEP) in cui le procedure amministrative di iscrizione a SID potrebbero essere ancora in corso di completamento, rendendosi quindi necessario seguire quanto stabilito dall’articolo 155-quinquies delle disposizioni attuative del Codice di Procedura Civile: 

Se è proposta istanza ai sensi dell’articolo 492-bis del codice, quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati di cui al quarto comma del medesimo articolo e a quelle individuate con il decreto di cui all’articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, l’ufficiale giudiziario attesta che l’accesso diretto alle suddette banche dati non è attuabile.

L’istante con l’attestazione di cui al primo comma o con l’autorizzazione del presidente del tribunale ai sensi dell’articolo 492-bis, secondo comma, del codice, ove necessaria, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall’articolo 155-quater le informazioni nelle stesse contenute.

Dal rilascio dell’attestazione di cui al primo comma, o dal provvedimento di autorizzazione del presidente del tribunale, se il precetto è notificato anteriormente, il termine di cui all’articolo 481, primo comma, del codice rimane sospeso per ulteriori novanta giorni. Se il precetto è notificato dopo il provvedimento di autorizzazione del presidente del tribunale, tale termine rimane sospeso sino al decorso di novanta giorni da tale provvedimento.

Si applicano per quanto compatibili l’ottavo comma dell’articolo 492 e il decimo comma dell’articolo 492-bis del codice.

La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell’anagrafe tributaria, ivi incluso l’archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, sino all’inserimento di ognuna di esse nell’elenco di cui all’articolo 155-quater, primo comma”.