La Corte di Cassazione ha sancito che qualora il giudice tributario non riuscisse a collegarsi all’aula d’udienza virtuale, egli dovrà necessariamente rinviare la discussione. Non ritiene invece ammissibile la trasformazione dell’udienza pubblica in udienza camerale non partecipata. La sentenza così emessa è infatti nulla per violazione del diritto di difesa della parte.
Nel caso di specie l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva proposto ricorso per cassazione averso la sentenza con la quale la Commissione Tributaria della Regione Liguria aveva confermato la decisione di primo grado e, conseguentemente dichiarato prescritta la pretesa tributaria attivata dall’Ufficio nei confronti di una società. In particolare, la ricorrente lamentava la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa avendo la Commissione Tributaria comunque deciso la controversia a seguito di trattazione in camera di consiglio, nonostante la causa sia stata avviata in pubblica udienza, con collegamento audiovisivo. La discussione in realtà non si era svolta a causa di problemi tecnici nel collegamento da parte del Presidente, che, secondo la ricorrente, avrebbero dovuto imporre il rinvio della discussione.
La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso.
Per approfondire:
- Cass. civ., sez. trib., ord., 21 agosto 2023, n. 24904
Daniele Giordano
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