Il difensore ha notificato il ricorso al Ministero della Giustizia tramite un indirizzo PEC diverso da quello destinato alle notificazioni e registrato nel registro ReGIndE, come richiesto dall’art. 7 del d.m. n. 44/2011 e dall’art. 16, comma 12, del d.l. n. 179/2012. Tuttavia, a causa dell’introduzione del domicilio digitale, la notificazione dell’impugnazione deve essere effettuata all’indirizzo PEC del difensore costituito registrato nel ReGIndE, che è l’unico indirizzo qualificato e idoneo ai fini processuali per garantire l’organizzazione preordinata alla difesa. Di conseguenza, la notificazione della sentenza effettuata a un indirizzo PEC diverso non è idonea a determinare la decorrenza del termine breve di cui all’art. 326 c.p.c. La Cassazione ha ribadito questo principio e ha dichiarato nullo il ricorso, ordinando la rinnovazione della notifica entro 60 giorni all’indirizzo PEC dell’Avvocatura dello Stato registrato nel registro ReGIndE.
Daniele Giordano
Ultimi post di Daniele Giordano (vedi tutti)
- La Commissione europea pubblica la seconda relazione sull’applicazione del GDPR - Luglio 26, 2024
- Il punto sul Piano Triennale per l’informatica nella P.A. - Luglio 24, 2024
- AGID pubblica un decalogo per l’uso dell’ intelligenza artificiale nella P.A. italiana - Luglio 23, 2024
- Pubblicata la strategia Italiana per l’uso dell’intelligenza artificiale 2024-2026 - Luglio 23, 2024
- Il messaggio di posta elettronica sottoscritto con firma “semplice” fa piena prova del patto aggiunto al contratto - Luglio 17, 2024