Il difensore ha notificato il ricorso al Ministero della Giustizia tramite un indirizzo PEC diverso da quello destinato alle notificazioni e registrato nel registro ReGIndE, come richiesto dall’art. 7 del d.m. n. 44/2011 e dall’art. 16, comma 12, del d.l. n. 179/2012. Tuttavia, a causa dell’introduzione del domicilio digitale, la notificazione dell’impugnazione deve essere effettuata all’indirizzo PEC del difensore costituito registrato nel ReGIndE, che è l’unico indirizzo qualificato e idoneo ai fini processuali per garantire l’organizzazione preordinata alla difesa. Di conseguenza, la notificazione della sentenza effettuata a un indirizzo PEC diverso non è idonea a determinare la decorrenza del termine breve di cui all’art. 326 c.p.c. La Cassazione ha ribadito questo principio e ha dichiarato nullo il ricorso, ordinando la rinnovazione della notifica entro 60 giorni all’indirizzo PEC dell’Avvocatura dello Stato registrato nel registro ReGIndE.
Daniele Giordano
Ultimi post di Daniele Giordano (vedi tutti)
- Sul margine di discrezionalità delle autorità garanti nell’infliggere sanzioni - Settembre 27, 2024
- Il parere del Garante sul decreto di recepimento della direttiva CER - Settembre 13, 2024
- Firmata la Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sull’intelligenza artificiale - Settembre 5, 2024
- Il Parlamento UE emana un documento informativo di sintesi dell’AI Act - Settembre 2, 2024
- Il parere del Garante Privacy sullo schema di disegno di legge in materia di intelligenza artificiale - Agosto 9, 2024