Il difensore ha notificato il ricorso al Ministero della Giustizia tramite un indirizzo PEC diverso da quello destinato alle notificazioni e registrato nel registro ReGIndE, come richiesto dall’art. 7 del d.m. n. 44/2011 e dall’art. 16, comma 12, del d.l. n. 179/2012. Tuttavia, a causa dell’introduzione del domicilio digitale, la notificazione dell’impugnazione deve essere effettuata all’indirizzo PEC del difensore costituito registrato nel ReGIndE, che è l’unico indirizzo qualificato e idoneo ai fini processuali per garantire l’organizzazione preordinata alla difesa. Di conseguenza, la notificazione della sentenza effettuata a un indirizzo PEC diverso non è idonea a determinare la decorrenza del termine breve di cui all’art. 326 c.p.c. La Cassazione ha ribadito questo principio e ha dichiarato nullo il ricorso, ordinando la rinnovazione della notifica entro 60 giorni all’indirizzo PEC dell’Avvocatura dello Stato registrato nel registro ReGIndE.
Daniele Giordano
Ultimi post di Daniele Giordano (vedi tutti)
- La responsabilità dell’hosting provider nella diffusione non autorizzata di contenuti protetti dal diritto d’autore - Ottobre 31, 2023
- Il G7 fissa principi e codice di condotta per l’uso dell’Intelligenza artificiale - Ottobre 31, 2023
- Sull’inesistenza e la nullità della notificazione degli atti giudiziari tramite PEC - Ottobre 30, 2023
- Il Garante Europeo per la Protezione dei Dati si dichiara pronto a ricoprire la carica di supervisore dei sistemi di Intelligenza Artificiale - Ottobre 24, 2023
- Il deposito telematico degli atti o dei documenti può avvenire con l’invio di più PEC purché eseguiti entro la fine del giorno di scadenza - Ottobre 24, 2023