Nulla la notifica al difensore fatta a un indirizzo PEC non risultante dal ReGIndE

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Il difensore ha notificato il ricorso al Ministero della Giustizia tramite un indirizzo PEC diverso da quello destinato alle notificazioni e registrato nel registro ReGIndE, come richiesto dall’art. 7 del d.m. n. 44/2011 e dall’art. 16, comma 12, del d.l. n. 179/2012. Tuttavia, a causa dell’introduzione del domicilio digitale, la notificazione dell’impugnazione deve essere effettuata all’indirizzo PEC del difensore costituito registrato nel ReGIndE, che è l’unico indirizzo qualificato e idoneo ai fini processuali per garantire l’organizzazione preordinata alla difesa. Di conseguenza, la notificazione della sentenza effettuata a un indirizzo PEC diverso non è idonea a determinare la decorrenza del termine breve di cui all’art. 326 c.p.c. La Cassazione ha ribadito questo principio e ha dichiarato nullo il ricorso, ordinando la rinnovazione della notifica entro 60 giorni all’indirizzo PEC dell’Avvocatura dello Stato registrato nel registro ReGIndE.