REGINDE

Attivazione dell’Indice Nazionale dei Domicili Digitali (INAD) e elenchi pubblici per le comunicazioni elettroniche legalmente valide

L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ha recentemente annunciato l’attivazione online dell’Indice Nazionale dei Domicili Digitali (INAD). Questo indice, istituito dall’articolo 6-quater del Codice dell’Amministrazione Digitale (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82), comprende gli indirizzi elettronici “eletti” che sono validi per tutte le comunicazioni elettroniche aventi valore legale. L’INAD coinvolge persone fisiche, professionisti e altri enti

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Nulla la notifica al difensore fatta a un indirizzo PEC non risultante dal ReGIndE

Il difensore ha notificato il ricorso al Ministero della Giustizia tramite un indirizzo PEC diverso da quello destinato alle notificazioni e registrato nel registro ReGIndE, come richiesto dall’art. 7 del d.m. n. 44/2011 e dall’art. 16, comma 12, del d.l. n. 179/2012. Tuttavia, a causa dell’introduzione del domicilio digitale, la notificazione dell’impugnazione deve essere effettuata

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Nullità della notifica effettuata all’indirizzo che risulta unicamente da INIPEC

«Poiché la notificazione del ricorso presso un indirizzo di posta elettronica dell’Avvocatura dello Stato diverso da quello inserito nel ReGIndE non è idonea ad una corretta istaurazione del contraddittorio, ne va dichiarata la nullità e va disposta la rinnovazione della notificazione stessa presso l’Avvocatura Generale presso l’indirizzo PEC risultante dal ReGIndE».

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error: Misure tecnologiche di protezione attive ex art. 11 WIPO Copyright Treaty, §1201 del DMCA, art. 6, dir. 29/2001/CE, art. 102-quater, l. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171-ter, l. 22 aprile 1941, n. 633.