I ricorrenti hanno presentato il ricorso per cassazione oltre il termine di cui all’art. 325, comma 2, c.p.c., che decorre dalla notifica della sentenza di appello. Questa è avvenuta tramite PEC il 15/09/2021, mentre il ricorso è stato depositato solo il 23/02/2022. I ricorrenti hanno chiesto la rimessione in termini, adducendo come causa della tardività un guasto al pc, che avrebbe cancellato i messaggi di notifica della sentenza impugnata. Tale guasto sarebbe stato causato da un virus informatico e sarebbe stato risolto da un tecnico, che però non si sarebbe accorto della cancellazione dei messaggi.
Tuttavia, la rimessione in termini non può essere concessa, in quanto la decadenza dall’impugnazione non dipende da un fatto assoluto ed estraneo alla volontà della parte, ma da una sua negligenza nell’adottare le opportune misure di sicurezza informatica. Infatti, i ricorrenti avrebbero potuto evitare la perdita dei file relativi alla notifica della sentenza, copiandoli su una chiavetta USB o su un altro supporto rimovibile, o effettuando una regolare pulizia della casella PEC e installando un programma antivirus. Queste sono le prescrizioni dell’art. 20 del d.m. 44/2011, che regola l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nel processo civile e penale e che impone ai soggetti abilitati esterni di dotare il proprio terminale informatico di software antivirali e antispam.
In virtù di questi motivi, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Riferimenti
Cass. civ., sez. II, ord., 8 marzo 2023, n. 6939
Daniele Giordano
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