La domanda di restituzione del bene immobile in sede fallimentare è opponibile al curatore solo se trascritta prima della sentenza dichiarativa

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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 32653 del 2023, ha affermato l’improcedibilità ab origine della domanda di risoluzione della permuta proposta da una società fallita.

In particolare, la Suprema Corte ha rilevato che la domanda di risoluzione della permuta era fondata unicamente su due scritture private, che non erano di per sé trascrivibili. Pertanto, le scritture private potevano costituire titolo idoneo alla trascrizione dell’atto di trasferimento con esse stipulato (la permuta) solo mediante la previa instaurazione di un giudizio volto ad accertare, ai sensi dell’art. 2652 c.c., n. 3, l’autenticità delle sottoscrizioni che erano state apposte. Ora, poiché tale giudizio non risultava essere mai stato intrapreso, la domanda di risoluzione della permuta era improcedibile ab origine.

Alla rilevata improcedibilità della domanda di risoluzione della permuta è conseguita l’improcedibilità delle ulteriori domande, di restituzione dell’immobile e di risarcimento dei danni, discendenti dal suo accoglimento e parimenti accolte dal tribunale.

Nello specifico, la S.C. ha affermato che: «ai fini della rivendica di un immobile in sede fallimentare, la domanda con la quale si richiede la restituzione del bene per effetto della risoluzione dell’atto di trasferimento (sempre, ovviamente che l’atto sia stato anteriormente trascritto) è opponibile al fallimento solo se trascritta prima della data della sentenza dichiarativa. Ne consegue che difetta la condizione per la proponibilità della domanda di risoluzione dell’atto di trasferimento, ove detta domanda sia fondata unicamente su scritture private (sia pur munite di data certa) le quali, non essendo di per sé trascrivibili, possono costituire titolo idoneo alla trascrizione dell’atto di trasferimento con esse stipulato solo mediante la previa instaurazione di un giudizio volto ad accertare, ai sensi dell’art. 2652 n. 3 cod.civ., l’autenticità delle sottoscrizioni che vi sono apposte».

In definitiva, la Corte di Cassazione ha dichiarato improcedibile la domanda di risoluzione della permuta, nonché improcedibili le domande ad essa correlate, cassato il decreto impugnato e rinviato al Tribunale in diversa composizione per l’esame della domanda di risoluzione della compravendita e di quelle conseguenti al suo eventuale accoglimento e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Per approfondire:

- Cassazione Civ., ord. 29 novembre 2023, n. 33167.