In caso di valida costituzione di ipoteca sui beni compresi nel fondo patrimoniale, ai sensi dell’art. 169 c.c., tali beni sono sempre espropriabili dal creditore ipotecario, per la soddisfazione del credito garantito, ai sensi dell’art. 2808 c.c., senza le limitazioni di cui all’art. 170 c.c..
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3742 del 9 febbraio 2024.
Rossana De Filippo
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