La Corte di Cassazione riafferma un principio fondamentale in relazione all’impugnazione di sentenze nate in formato digitale: la mancanza dell’attestazione di pubblicazione della cancelleria, insieme alla relativa data e numero, comporta l’improcedibilità del ricorso per cassazione, come stabilito dall’articolo 369 del codice di procedura civile.
Nel contesto della situazione oggetto dell’esame della Suprema Corte, si è sollevata una questione riguardante la possibile inammissibilità del ricorso in base all’articolo 369, comma 2, numero 2, del codice di procedura civile. Il Collegio ha messo in luce che il ricorrente ha presentato una copia della sentenza che non contiene alcuna prova di pubblicazione, mancando di data di pubblicazione e numero identificativo, e, inoltre, non è stata fornita alcuna attestazione di conformità all’originale informatico né è stato chiarito se la copia prodotta fosse stata estratta dal fascicolo telematico.
Conformemente all’articolo 369 del codice di procedura civile, è fondamentale per la procedura di ricorso per cassazione la presentazione di una copia autentica della sentenza oggetto di impugnazione, accompagnata da una relazione di notificazione. Inoltre, è essenziale che questa copia contenga l’attestazione della cancelleria riguardo alla pubblicazione del provvedimento, inclusi la data e il numero corrispondenti. La giurisprudenza è ormai consolidata nello stabilire che la pubblicazione delle sentenze redatte in formato nativo digitale avviene solo quando il sistema informatico, tramite il cancelliere, assegna alla sentenza un numero identificativo e una data.
Per approfondire:
- Cass. civ., sez. III, ord., 30 agosto 2023, n. 25472
Daniele Giordano
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