Il deposito telematico del ricorso per opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 avverso il decreto di liquidazione del compenso del CTU si perfeziona, anche ai fini del rispetto del termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, al momento della ricevuta di avvenuta consegna, ancorché il ricorso sia iscritto nel registro di volontaria giurisdizione anziché nel registro contenzioso civile, senza che perciò rilevi la successiva iscrizione nel registro corretto”.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 1369 del 18 gennaio 2023, che di seguito si riporta.
Daniele Giordano
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