In tema di proprietà industriale, in caso di lesione del diritto dell’inventore al proprio brevetto, il danno accertato va liquidato tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto, vale a dire considerando il margine di profitto conseguito dal contraffattore, deducendo i costi sostenuti dal ricavo totale. In particolare, in tale ambito, il criterio della “giusta royalty” o “royalty virtuale” segna solo il limite inferiore del risarcimento del danno liquidato in via equitativa, che però non è sufficiente a dar conto del suo ammontare a fronte dell’indicazione, da parte del danneggiato, di ulteriori e diversi e ragionevoli criteri, per la sua liquidazione, allo scopo di giungere a una piena riparazione del pregiudizio risentito dal titolare del diritto di proprietà intellettuale”.
Questo il principio espresso dalla Suprema Corte a termine di una complessa vicenda giudiziaria che si trascina dal lontano 1992 riguardante la dichiarazione della titolarità di un brevetto (e dei conseguenti diritti patrimoniali) e l’eventuale risarcimento del danno non patrimoniale.
Per approfondire:
- Cass. Civ., Sez. 1, ord. 1692/2023
Anna Esposito
Ultimi post di Anna Esposito (vedi tutti)
- Credito revolving: contratti nulli se non promossi da soggetti autorizzati - 15 Maggio 2025
- Revocatoria fallimentare: quando il creditore non può ignorare la crisi del debitore - 7 Maggio 2025
- Notifica via PEC non valida: quando è davvero necessaria una seconda trasmissione? - 24 Febbraio 2025
- La risoluzione del concordato preventivo per inadempimento e il ruolo della contestazione del Credito - 24 Febbraio 2025
- Sicurezza informatica e settore finanziario: l’Analisi ENISA sulle minacce emergenti - 24 Febbraio 2025