Agli amministratori delle società per azioni non è consentito delegare ad un terzo poteri che, per vastità dell’oggetto, entità economica e assenza di precise prescrizioni preventive e di procedure di verifica, gli facciano di fatto assumere il potere di gestione dell’impresa o comunque di compiere le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale, essendo tali attività di esclusiva competenza degli stessi amministratori, che sono gli unici cui le dette funzioni possono eventualmente essere delegate […].
Anna Esposito
Ultimi post di Anna Esposito (vedi tutti)
- Conto corrente e onere della prova: la Cassazione interviene - 17 Aprile 2026
- Fideiussione e consumatore: la Cassazione restringe il piano - 1 Aprile 2026
- TAN mancante nel finanziamento: niente nullità - 27 Marzo 2026
- Usura bancaria: il giudice deve applicare i TEGM d’ufficio - 18 Marzo 2026
- Prescrizione e fideiussione: l’indebito decorre dal pagamento - 17 Dicembre 2025
