Sia l’esistenza dell’obbligo di conservazione e di rilascio copia, sia l’applicazione del termine decennale, si desumono dalla lettura dell’art. 2220 c.c. e 119 T.U.B. come fornita dalla giurisprudenza di legittimità, né può esserci spazio per una loro interpretazione che affermi l’obbligo ed escluda al tempo stesso l’applicazione del termine; d’altronde, il cliente risulta ampiamente tutelato dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere quella documentazione in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni), in funzione del quale è costruito essenzialmente l’obbligo di conservazione della banca, sicché, al di fuori di questi limiti, opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, che grava, si osserva incidentalmente, in modo identico e speculare su entrambe le parti.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 35039 del 29/11/2022 di seguito riportata.
Anna Esposito
Ultimi post di Anna Esposito (vedi tutti)
- Data poisoning e responsabilità nell’Intelligenza Artificiale: il contributo di Nicola Nappi sull’integrità dei dati - 10 Luglio 2026
- Fideiussione bancaria: clausola 1957 a rischio - 23 Giugno 2026
- Revocatoria forte contro vendite a catena - 16 Giugno 2026
- Conto corrente e onere della prova: la Cassazione interviene - 17 Aprile 2026
- Fideiussione e consumatore: la Cassazione restringe il piano - 1 Aprile 2026
