La posta elettronica certificata (PEC) può essere utilizzata per dimostrare l’invio e la ricezione di un messaggio, ma non offre la garanzia del contenuto del documento eventualmente allegato.
Questo è il principio riaffermato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 10091 del 15 aprile 2024.
La PEC attesta la provenienza del messaggio e la data di invio, ma non consente di stabilire con certezza che il documento allegato provenga dallo stesso autore o che contenga il testo dichiarato. In altre parole, la PEC può essere utilizzata come prova dell’avvenuta trasmissione e ricezione, inclusi la data e l’ora di invio, nonché il formato del messaggio, ma non fornisce certezza sul contenuto degli allegati.
La ricevuta di una PEC può certificare che è stato inviato un file con un certo nome, estensione e dimensioni, ma non fornisce prova del contenuto di tale file. Per attestare l’origine e l’integrità del contenuto allegato, è necessario che il documento sia munito di firma digitale.
Di conseguenza, l’invio di una PEC, anche in formato elettronico, non è sufficiente per provare il contenuto di un documento allegato o per confermare la data certa del contenuto. Inoltre, la validità della data riportata nella PEC non si estende alla scrittura privata eventualmente richiamata nel messaggio stesso.
Daniele Giordano
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