La validità della notifica a mezzo PEC e le irregolarità formali: la Cassazione accoglie il ricorso dell’avvocato

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Nel caso in esame, un avvocato è stato sanzionato con una multa di 300 euro per violazione del regolamento di acustica comunale a causa dell’installazione di un impianto generatore di calore al di fuori del suo studio, i cui motori superavano i limiti di emissioni sonore previsti. Il Giudice di Pace ha accolto l’opposizione presentata dall’avvocato, ma in sede di appello il Tribunale ha rigettato le eccezioni preliminari di tardività dell’impugnazione sollevate dall’appellato, evidenziando che non era stata prodotta un’idonea notifica della sentenza di primo grado in formato .EML. Di conseguenza, il Tribunale ha accolto l’appello presentato dal Comune. L’avvocato ha quindi proposto un ricorso in Cassazione.

Nel ricorso, l’avvocato sostiene che, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, è necessaria una notifica della sentenza effettuata a mezzo PEC che sia idonea a far decorrere tale termine. Secondo il ricorrente, le mere irregolarità della notifica non sono sufficienti a invalidare lo scopo di portare la controparte a conoscenza dell’atto, poiché la consegna telematica è stata regolare.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell’avvocato, richiamando i consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia. In particolare, la Corte afferma che l’irregolarità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non comporta la sua nullità se la consegna ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e ha raggiunto lo scopo legale (Cass. civ., SS. UU., sentenza n. 23620/2018). Inoltre, la mancanza dell’attestazione di conformità all’originale nella copia della sentenza notificata non incide sulla validità della notifica stessa, a meno che il destinatario non lamenti l’incompletezza della copia ricevuta o la difformità tra la copia e l’originale. Tale mancanza non rende l’atto inidoneo a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, a meno che non siano sollevate specifiche contestazioni (Cass. civ., sez. 3, sentenza n. 10138/2022). Infine, nel caso di notifica di un atto a mezzo di posta elettronica certificata, se la parte non è in grado di fornire la prova della notifica ai sensi della legge, la violazione delle forme digitali non comporta l’inesistenza della notifica, ma la sua nullità che può essere sanata mediante il raggiungimento dello scopo (Cass. civ., sez. 6 – 1, ordinanza n. 20214/2021).

Pertanto, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell’avvocato, cassando la sentenza senza rinvio. La Corte ha riscontrato dalle risultanze processuali la tardività della proposizione dell’appello da parte del Comune.

Per approfondire:

Cass. civ., sez. II, ord., 13 giugno 2023, n. 16778