La spedizione a mezzo PEC della notifica non può sostituire le formalità di deposito cartaceo del ricorso per Cassazione

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Con l’ordinanza n. 24799 del 13 dicembre 2023, la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione ha ribadito l’inammissibilità del ricorso per Cassazione che non sia stato notificato alla controparte secondo le modalità telematiche previste dal Protocollo di intesa siglato con il Consiglio Nazionale Forense.

Il caso trae origine da un ricorso per Cassazione proposto avverso una sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro che aveva dichiarato inammissibile un precedente ricorso per mancata esperimento della procedura di mediazione. Il ricorrente lamentava che la controparte non avesse prodotto la comunicazione di avvenuto deposito della convocazione dinanzi all’organismo di mediazione, negando che fosse possibile sanare in appello il mancato esperimento della mediazione.

Il ricorso per Cassazione è stato dichiarato inammissibile per «carenza di prova del perfezionamento della notifica del ricorso, non avendo parte ricorrente depositato […] l’avviso di ricevimento della raccomandata […] e per non aver la parte chiesto in memoria la rimessione in termini».

La parte ricorrente ha contestato la decisione, sostenendo che la notifica del ricorso era stata effettuata in forma telematica ai sensi dell’art. 34 del D.M. n. 44 del 2011, e che in ossequio all’accordo siglato tra il Primo Presidente della Corte di Cassazione, la Procura generale e il Consiglio nazionale dell’ordine degli avvocati, doveva essere fissato a mezzo PEC un appuntamento per poter accedere alla Cancelleria ed effettuare il deposito dell’avviso di ricevimento.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di inammissibilità. I giudici hanno osservato che «la successiva spedizione a mezzo PEC della notifica non poteva sostituire le formalità di deposito cartaceo, come chiarisce lo stesso Protocollo di intesa sulla digitalizzazione degli atti nei processi civili davanti alla Corte di Cassazione, né la parte […] ha provveduto in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 34 del D.M. n. 44 del 2011 non essendo sufficiente l’invio degli atti digitalizzati in allegato ad un messaggio di posta elettronica [… che] non solleva la parte dall’onere di procedere agli adempimenti imposti a pena di inammissibilità».

In conclusione, la Corte di Cassazione ha ribadito che la notifica del ricorso per Cassazione deve essere effettuata in forma telematica ai sensi del Protocollo di intesa, e che la successiva spedizione a mezzo PEC della notifica non può sostituire le formalità di deposito cartaceo.

La decisione è importante perché conferma l’orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di notifica del ricorso per Cassazione. La Corte ha chiarito che la notifica telematica è l’unica modalità ammessa, e che l’invio a mezzo PEC della notifica non può essere considerato un valido sostituto del deposito cartaceo.

Per approfondire:

- Cass. civ., sez. II, ord., 6 dicembre 2023, n. 34192