Il Parlamento Europeo, nella seduta di ieri, mercoledì 24 aprile 2024, ha approvato in prima lettura, con emendamenti, la proposta di Direttiva sull’ampliamento e miglioramento della digitalizzazione nel diritto societario, con particolare riferimento ai pubblici registri delle imprese.
La Direttiva andrebbe a modificare le Direttive 2009/102/CE e (UE) 2017/1132, mirate al miglioramento dell’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, tenendo conto degli sviluppi della digitalizzazione e della tecnologia degli ultimi anni. L’obiettivo principale della proposta è ridurre gli oneri amministrativi per le società, soprattutto per le PMI, affinché possano beneficiare di un mercato unico armonizzato, integrato e digitalizzato, senza ostacoli amministrativi.
L’approvazione del testo della proposta della Commissione da parte del Parlamento segue l’accordo di trilogo tra Parlamento UE, Consiglio e Commissione, formalizzato con una lettera del 20 marzo 2024, con cui il Consiglio si è impegnato ad approvare la posizione del Parlamento UE in conformità dell’art. 294, paragrafo 4, del TFUE.
Questi i punti chiave della proposta:
- Controlli elettronici pubblici e complementari dell’identità, della capacità giuridica e della legalità
- la legalità delle transazioni di diritto societario, la protezione dei registri pubblici affidabili e la prevenzione delle attività illecite richiedono un’identificazione corretta e sicura dei partecipanti alle transazioni di diritto societario e la verifica della loro capacità giuridica;
- l’identificazione affidabile del cliente, in linea con il principio della conoscenza del proprio cliente previsto dalle norme antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo (AML/CFT), è un prerequisito per qualsiasi obbligo di adeguata verifica della clientela in materia di AML/CFT.
- Ampliamento degli obblighi informativi delle società
- la Direttiva prevede l’ampliamento degli obblighi informativi delle società di cui all’art. 14 della Direttiva (UE) 2017/1132;
- viene introdotto l’art. 14 bis e 14 ter, dedicati rispettivamente alle società di persone e ai gruppi di società, con l’elenco di tutte le informazioni che dovranno essere rese disponibili nei registri.
- Certificato delle società UE a titolo gratuito
- i registri emetteranno un certificato che, accettato in tutti gli Stati membri, avrà efficacia di prova definitiva sia della costituzione della società a cui si riferisce, sia delle informazioni elencate;
- il certificato potrà essere rilasciato in versione elettronica grazie all’interconnessione dei registri e sarà autenticato per garantire la conformità del suo contenuto a quanto iscritto nel registro;
- Procura digitale dell’UE
- è prevista l’adozione di un modello standard di procura digitale, che potrà essere accettata come prova del diritto conferito alla persona autorizzata di rappresentare la società in un altro Stato membro, secondo modalità e condizioni specificate nel documento stesso;
- il conferimento della procura e la relativa revoca, iscritti nei registri, avverranno secondo le procedure previste dal diritto nazionale, purché garantiscano la verifica dell’identità, della capacità di agire e dell’autorità a rappresentare la società del soggetto che conferisce la procura.
Adesso il testo della Direttiva passerà all’esame del Consiglio UE.
Daniele Giordano
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