In tema di diritto d’autore, il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento la normativa, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta (di modo che) un’opera dell’ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore. Di conseguenza, la creatività non può essere esclusa soltanto perché l’opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia. Inoltre, la creatività non è costituita dall’idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere, che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione”.
Questi i principi espressi dalla Suprema Corte a termine di una querelle tra la RAI e un architetto relativo ad un fiore digitale utilizzato dalla RAI come scenografia per Sanremo 2016.
Daniele Giordano
Ultimi post di Daniele Giordano (vedi tutti)
- Sul margine di discrezionalità delle autorità garanti nell’infliggere sanzioni - Settembre 27, 2024
- Il parere del Garante sul decreto di recepimento della direttiva CER - Settembre 13, 2024
- Firmata la Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sull’intelligenza artificiale - Settembre 5, 2024
- Il Parlamento UE emana un documento informativo di sintesi dell’AI Act - Settembre 2, 2024
- Il parere del Garante Privacy sullo schema di disegno di legge in materia di intelligenza artificiale - Agosto 9, 2024