In caso di casella PEC piena la notifica al difensore va effettuata con deposito in cancelleria ex art. 16 co. 6 D.L. 179/2012

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Se l’avviso, inviato via PEC all’indirizzo del difensore, sia giunto indietro con la dizione “casella piena” e quindi depositato in cancelleria come previsto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 6, la notifica dello stesso si intende regolarmente effettuata. 

Questo il principio di diritto espresso della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17061 del 2 maggio 2022, e di seguito riportata.