Il deposito telematico degli atti o dei documenti può avvenire con l’invio di più PEC purché eseguiti entro la fine del giorno di scadenza

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Qualora la costituzione avvenga mediante l’invio di un messaggio di posta elettronica certificata eccedente la dimensione massima stabilita nelle relative specifiche tecniche, il deposito degli atti o dei documenti può sì avvenire mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata -ai sensi dell’art. 16-bis, comma 7, del d.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 221/2012, come modificato dall’art. 51, comma 2, del d.l. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla l. n. 114/2014, a patto che essi siano coevi al deposito del ricorso ed eseguiti entro la fine del giorno di scadenza. E per invii coevi si devono intendere gli invii strettamente consecutivi, di modo che non si presta a censure di sorta la statuizione impugnata, là dove ha ritenuto non utilizzabile (recte, inammissibile) la documentazione trasmessa non certo in maniera immediatamente successiva, ma a distanza di un giorno”.

Questo è il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 29294 di ieri, 23 ottobre 2023, resa a definizione di un giudizio a seguito dell’impugnazione da parte di una Banca del decreto di esecutività dello stato passivo del Fallimento di una società, poiché era stata ammessa per il solo credito con prelazione ipotecaria, comprensivo degli interessi convenzionali calcolati fino alla data di fallimento (ma non per quello azionato in via chirografaria quale saldo debitore del c/c ordinario, escluso perché ritenuto non adeguatamente documentato).

Nello specifico, il Giudice delegato alla procedura concorsuale aveva declinato l’opposizione proposta, reputando inidonea la prova documentale presentata (non allegata alla domanda di opposizione), peraltro depositata per via telematica.

La Banca istante ha adito la Suprema Corte di Cassazione, contestando l’interpretazione del Tribunale in ordine al deposito telematico della documentazione, avvenuto, a suo dire, nei termini di legge di trenta giorni dall’avviso del decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo, e pertanto in tempo utile. La Banca si appella al tenore dell’articolo 51 del decreto legge n. 90/2014, il quale ammette che “il deposito degli atti e dei documenti può essere eseguito mediante invii di più messaggi di posta elettronica”.

Tuttavia, la Suprema Corte ha rigettato tale motivo di gravame. Ricorda infatti la giurisprudenza di legittimità che, nel procedimento di cui all’articolo 99, comma 2, numero 4, della legge fallimentare, con il deposito del ricorso si perfezionano sia la composizione del fascicolo d’ufficio sia l’immissione nel ruolo generale, oltre alla costituzione in giudizio, mediante il deposito del fascicolo di parte, in ossequio ai principi generali dei procedimenti iniziati con ricorso; i documenti sui quali il ricorrente intende fondare le proprie ragioni devono essere prodotti e allegati al fascicolo di parte al momento della costituzione, sancendo l’inammissibilità delle produzioni tardive, e non dell’intera opposizione (Cassazione n. 31474/2018). È poi precisato che il termine perentorio stabilito dall’articolo 99, comma 1, della legge fallimentare per il deposito del ricorso ha valenza ai fini della valutazione dell’ammissibilità dell’opposizione per quanto riguarda la tempestività; la conformità al comma 2, numero 4 dello stesso articolo ha rilevanza invece per la regolarità formale delle produzioni documentali.

La S.C., nel rigettare il ricorso ha altresì affermato che, in caso di costituzione attraverso l’invio di un messaggio di posta elettronica certificata che superi la dimensione massima consentita dalle specifiche tecniche, è possibile effettuare il deposito degli atti o documenti attraverso più invii di posta elettronica certificata – ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 7, del decreto legge n. 179/2012 e successive modifiche – purché tali invii siano concomitanti al deposito del ricorso e realizzati entro il termine ultimo del giorno di scadenza. Per invii concomitanti si intendono quelli strettamente successivi, di modo che è irreprensibile la decisione impugnata quando ha considerato non utilizzabile (inammissibile) la documentazione inviata non immediatamente, ma il giorno successivo.

Per approfondire:

Cass. civ., sez. I, ord., 23 ottobre 2023, n. 29294