Come si è diffusamente detto nell’ultimo numero di Ciberspazio e Diritto (premere qui per leggere), il cyberbullismo rappresenta una delle principali minacce per i minori che utilizzano internet. La diffusione di dati personali e contenuti offensivi può causare gravi danni alla loro dignità e reputazione. Per questo motivo, la legge 71/2017 ha posto l’accento sul diritto all’oblio dei minori, che consente loro di richiedere la rimozione dei propri dati personali diffusi on-line. Scopo del presente contributo è proprio quello di analizzare le principali disposizioni di tale legge e le criticità che possono emergere nell’applicazione di questo strumento di tutela.
In che modo questa disposizione tutela la dignità e la reputazione dei minori?
Il diritto all’oblio dei minori tutela la dignità e la reputazione dei minori vittime di cyberbullismo. Scopo primario di questa disposizione, infatti, è quello di consentire ai minori di richiedere l’oscuramento, la rimozione o il blocco dei propri dati personali diffusi via internet, arginando, in questo modo, la diffusione di contenuti offensivi che possono causare gravi ed ulteriori danni alla loro immagine e reputazione. Importante sottolineare che la legge prevede che l’istanza di rimozione possa essere presentata anche senza che siano individuate specifiche ipotesi di reato, anticipando la soglia di intervento e permettendo di agire in risposta agli input della persona offesa.
Chi può presentare l’istanza di rimozione dei dati personali del minore?
L’istanza di rimozione dei dati personali del minore può essere presentata direttamente dalla vittima, nel caso essa abbia compiuto il quattordicesimo anno di età. Se la vittima è invece di età inferiore ai 14 anni, l’istanza deve essere presentata necessariamente dai genitori o da chi esercita la responsabilità sul minore.
Quali sono le esigenze di carattere probatorio che devono essere garantite?
Le esigenze di carattere probatorio che devono essere garantite riguardano la conservazione dei dati originali al momento della presentazione dell’istanza di rimozione. Questo requisito è finalizzato a preservare elementi di prova nel caso in cui sia necessario documentare la diffusione dei contenuti dannosi. I destinatari dell’istanza devono confermare di aver preso in carico la richiesta entro le ventiquattro ore successive al ricevimento e devono effettuare concretamente l’operazione richiesta entro le quarantotto ore successive.
Le criticità emerse nell’applicazione del diritto all’oblio dei minori secondo la legge 71/2017
Innanzitutto vi è da dire che inevitabilmente la rapidità con cui i dati personali vengono condivisi e diffusi su altri siti o social network, rende estremamente difficile, se non addirittura impossibile, la completa cancellazione del materiale offensivo.
Poi, la valutazione discrezionale operata dai gestori dei siti web o dei social network sulla natura illecita delle condotte perpetrate attraverso la rete, può risultare alquanto complessa e soggettiva, e questo sia nei casi di grandi siti web, che potrebbero avere processi decisionali schematici, quanto in quelli dei più piccoli, che invece potrebbero avere difficoltà organizzative. Basti pensare che essi in tempi molto ristretti devono valutare la sussistenza di condotte complesse quali pressioni, aggressioni, molestie, ricatti, ingiurie, denigrazioni, diffamazioni, furto d’identità, alterazioni, acquisizioni illecite, manipolazioni e trattamenti illeciti di dati personali perpetrati ai danni di minori. Inoltre, devono valutare la natura illecita della diffusione on-line di contenuti che coinvolgono anche membri della famiglia del minore. Compiti non affatto semplici.
Infine, criticità di non poco conto è rappresentata dalla natura ordinatoria dei termini indicati sia per i gestori dei siti chee per il Garante per la Protezione dei Dati Personali, senza la previsione di sanzioni nel caso in cui non vengano rispettati, e che potrebbe quindi ostacolare l’identificazione di un vero e proprio obbligo di agire per i gestori di siti web e social network.
Conclusioni
La legge non fornisce purtroppo indicazioni specifiche su come gestire la situazione in cui i dati personali del minore vengono diffusi su altri siti o social network dopo la richiesta di rimozione, e questo è veramente un grosso problema, data la rapidità con cui i dati personali vengono condivisi e diffusi su altri siti o social network. Ciò suggerirebbe che potrebbero essere necessarie ulteriori interventi da parte del Legislatore per affrontare la diffusione non autorizzata dei dati personali dei minori su altre piattaforme online dopo la richiesta di rimozione.
Una possibile soluzione potrebbe forse essere l’implementazione di meccanismi di notifica e cooperazione tra i gestori di siti web e social network al fine di garantire la rimozione coordinata e rapida dei contenuti dannosi su tutte le piattaforme on-line in cui sono stati diffusi.
Per approfondire:
- ZORZINI, Rilievi critici alla legge sul cyberbullismo (l. 71/2017), in www.personaedanno.it, 5.7.2017, 2; - S. DI RESTA, I nuovi percorsi di tutela del minore nella legge sul cyberbullismo, in Stalking, atti persecutori, cyberbullismo e diritto all’oblio, a cura di G. CASSANO, Milano, 2017. - E. CIPOLLA, Social network, furto di identità e reati contro il patrimonio, in Giur. merito, 2012; - P. GALDIERI, Il trattamento illecito del dato nei “social network”, in Giur. merito, 2012; - N. NAPPI, Minori e dritto all'oblio: la normativa sul cyberbullismo e il ruolo del Garante per la protezione dei dati personali, in Ciberspazio e Diritto, 3/2023.
Nicola Nappi
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