Il quorum deliberativo in seconda convocazione deve far riferimento alla maggioranza degli intervenuti

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L’art. 1136 c.c., come novellato dalla l. n. 220/2012, stabilisce che per facilitare la formazione della volontà collegiale, il quorum deliberativo deve far riferimento alla maggioranza degli “intervenuti”. Ai fini dell’adozione delle delibere assembleari in seconda convocazione in un Condominio tra quattro proprietari, se tutti e quattro intervengono, la delibera è approvata col voto favorevole di tre di essi, mentre se gli intervenuti sono dispari la maggioranza è data dal numero che, raddoppiato, superi di almeno una unità il totale dei presenti in assemblea.