Equa riparazione e ragionevole durata della procedura fallimentare

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La ragionevole durata delle procedure fallimentari di elevata complessità non può comunque superare i 7 anni, termine oltre il quale il danno patrimoniale derivante dall’eccessivo protrarsi del fallimento deve ritenersi esistente, ancorché non automatico e necessario, non essendo necessaria una specifica allegazione in ordine al pregiudizio, ma dovendosi rilevare solo eventuali circostanze concrete e particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito.