Brevi cenni sui principi fondamentali applicabili al trattamento dei dati personali

Tempo di lettura stimato:5 Minuti, 11 Secondi

La disciplina dei principi della protezione dei dati si sviluppa su piani differenti. Ci sono disposizioni generali sui principi, indicate all’art. 5 GDPR, e disposizioni specifiche, indicate agli articoli da 6 a 11 GDPR.

In questo breve contributo ci si soffermerà esclusivamente sulle disposizioni generali sui principi, le quali hanno una valenza che copre ogni aspetto della disciplina del trattamento dei dati personali e devono essere rispettate in ogni fase dello sviluppo del trattamento dei dati, ed annoverano i seguenti principi:

  • liceità: è lecito un trattamento che non violi norme generali e specifiche dell’ordinamento;
  • correttezza: vanno adottate una serie di accorgimenti per rendere equilibrate le singole posizioni adeguando il trattamento alle esigenze reciproche, oltre lo stretto dato normativo;
  • trasparenza: vanno adottate modalità operative che tengano conto della possibilità di disclosure in ogni momento a richiesta dell’interessato, il che implica quindi anche una predisposizione organizzativa e di strumenti per eseguire la disclosure;
  • limitazione delle finalità: gli scopi del trattamento devono essere determinati, espliciti e legittimi; trattamenti successivi a quelli iniziali non devono avere finalità incompatibile a quella originaria. Il rispetto di tale principio assume il significato di obbligazione contrattuale o di identificazione dei confini dell’attività istituzionale degli enti pubblici. Andare oltre le finalità significa inadempimento o sviamento;
  • minimizzazione dei dati: i dati devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità. Il principio di minimizzazione ha un’efficacia trasversale e implica una riduzione al minimo del numero dei dati, del tipo dei trattamenti, dei soggetti che a vario titolo possono avere contezza dei dati, del periodo di conservazione;
  • esattezza: i dati devono essere esatti e, se necessario aggiornati; devono essere prese tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti. Il canone dell’esattezza del dato è di relativa facile applicazione per i dati oggettivi, che sono o veri o falsi, mentre è di pressoché impossibile applicazione per i dati soggettivi, la cui valutazione più congrua è quella della correttezza. Nel concetto di esattezza rientra anche quella di aggiornamento di dati un tempo esatti e non più tali e di integrazione di dati un tempo completi e non più tali per sopravvenuta lacunosità;
  • limitazione della conservazione: i dati devono essere trattati in modo da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentale;
  • responsabilizzazione: principio che attribuisce al titolare del trattamento l’obbligo giuridico di osservare il GDPR e dell’onere processuale della prova di averlo fatto.

Oggigiorno non si dovrebbe impiegare più tante parole per spiegare quanto il trattamento dei dati personali costituisca un aspetto cruciale nell’era digitale, e che pertanto, debba essere condotto con scrupolosa lealtà e correttezza. Nonostante ciò è sempre opportuno mantenere alta l’attenzione sulla sensibilizzazione degli individui sui rischi, sulle normative, sulle garanzie e sui diritti relativi al trattamento dei dati personali. Le persone dovrebbero essere consapevoli dei loro diritti e di come esercitarli in relazione alla gestione dei propri dati personali. E’ per questo che le finalità specifiche del trattamento debbono essere chiaramente esplicitate al momento della raccolta dei dati e che i dati stessi vengano limitati a quanto strettamente necessario per tali scopi. Da qui discende l’obbligo di adottare misure rigorose per garantire che i dati non siano conservati più a lungo del necessario e che siano eliminati quando non più necessari, attraverso l’istituzione di termini di conservazione e procedure di verifica periodica.

L’art. 5 GDPR, letto insieme al considerando 39 impone che le modalità di raccolta, utilizzo e gestione dei dati personali siano trasparenti per gli individui interessati, consentendo loro di comprendere appieno come le proprie informazioni vengano trattate. La trasparenza implica chiaramente la disponibilità di informazioni chiare e accessibili riguardanti il responsabile del trattamento e gli obiettivi del trattamento stesso, presentate in un linguaggio comprensibile e non tecnico. È essenziale, poi, che il trattamento dei dati venga svolto in modo sicuro e riservato per proteggere le informazioni da accessi o utilizzi non autorizzati. Ciò implica l’implementazione di adeguate misure di sicurezza per prevenire violazioni dei dati e proteggere l’integrità delle informazioni personali e delle infrastrutture utilizzate per il trattamento. Altrettanto importante poi, è il fatto che i dati raccolti non presentino errori e, nel caso essi vanno corretti o cancellati per garantire la loro precisione.

E’ il titolare del trattamento che deve assumersi la responsabilità generale di tutte le operazioni di trattamento di dati personali che svolge direttamente o che delega ad altri. A tal fine, l’art. 5 GDPR, letto con il considerando 74, suggerisce che il titolare del trattamento deve adottare misure appropriate ed efficaci per garantire il rispetto delle norme sulla privacy e per poter dimostrare la conformità delle sue attività di trattamento. Tali misure devono tenere conto della natura, dell’ambito, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del livello di rischio che esso comporta per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Quello della responsabilità generale del titolare del trattamento è un principio fondamentale del regolamento sulla protezione dei dati personali. Il titolare del trattamento deve infatti sempre garantire che il trattamento dei dati personali avvenga in modo conforme alle norme e ai principi stabiliti dal regolamento, sia che lo svolga direttamente sia che lo affidi a terzi. È essenziale considerare il livello di rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche coinvolte nel trattamento. E’ per questo che il titolare del trattamento, come accennato, deve dimostrare in modo tangibile l’efficacia delle misure adottate per garantire la protezione e la sicurezza dei dati personali.

Tutti questi principi costituiscono le fondamenta per un trattamento etico e responsabile dei dati personali, preservando i diritti e la privacy degli individui nell’era digitale.

Per approfondire:

- G. FINOCCHIARO, La protezione dei dati personali in Italia, Bologna, 2019;

- M. G. RICCIO, G. SCORZA, E. BELISARIO, GDPR e Normativa Privacy Commentario, Padova, 2018;

- R. SCIAUDONE, E. CARAVÀ, Il codice della privacy - Commento al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e al D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 alla luce del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), Pisa, 2019; 

- S. SICA, V. ZENO ZENCOVICH, Manuale di diritto dell'informazione e della comunicazione, Padova, 2019; 

- A. CICCIA MESSINA, N. BERNARDI, Privacy e Regolamento Europeo, Padova, 2017
The following two tabs change content below.

Nicola Nappi

⚖️ Diritto commerciale, assicurativo, bancario, delle esecuzioni, di famiglia. Diritti reali, di proprietà, delle locazioni e del condominio. IT Law. a Studio Legale Nappi
*Giurista, Master Universitario di II° livello in Informatica Giuridica, nuove tecnologie e diritto dell'informatica, Master Universitario di I° livello in Diritto delle Nuove Tecnologie ed Informatica Giuridica, Corso di Specializzazione Universitario in Regulatory Compliance, Corso di Specializzazione Universitario in European Business Law, Corso di Perfezionamento Universitario in Criminalità Informatica e Investigazioni digitali - Le procedure di investigazione e di rimozione dei contenuti digitali, Corso di Perfezionamento Universitario in Criminalità Informatica e Investigazioni digitali - Intelligenza Artificiale, attacchi, crimini informatici, investigazioni e aspetti etico-sociali, Master Data Protection Officer, Consulente esperto qualificato nell’ambito del trattamento dei dati.