“SUPERSOCIETÀ DI FATTO”: sussiste tra persone fisiche e giuridiche con medesima sede, oggetto sociale e gestione e produzione unitaria

Tempo di lettura stimato:2 Minuti, 57 Secondi

“Provvedimento segnalato e commentato dall’Avv. Matteo Pancaldi del Foro di Ferrara”

A due anni di distanza, il Tribunale di Ferrara torna nuovamente ad esprimersi in materia di “supersocietà” di fatto (cfr. Decreto | Tribunale di Ferrara, Pres. Est. Stefano Giusberti | 17.02.2020 |https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/supersocieta-il-fallimento-di-una-consente-lestensione-ex-lege-ai-sensi-dellart-147-co-1-e-5-l-f-nei-confronti-delle-altre).

Dopo i noti interventi del Giudice di legittimità del 2016 in materia di partecipazione delle società di capitali alla SDF, l’articolo 147 V comma L. Fall.  ritorna nell’aula del Giudice ferrarese che, questa volta, finisce con il riconoscere l’esistenza dei presupposti della “supersocietà” di fatto nel caso concreto prospettato.

Infatti, mentre con la precedente sentenza del 17.2.2020 il Tribunale rigettava l’estensione promossa dalla Curatela nei confronti di alcune società di capitali e soci persone fisiche , ritenendo non soddisfatta la rigorosa prova del comune intento sociale perseguito conforme, e non contrario, all’interesse dei soci, con la sentenza n. 18/2022 in commento il Tribunale di Ferrara riconosce questa volta l’esistenza di una vera e propria “supersocietà” di fatto costituita da persone fisiche e giuridiche, caratterizzate dalla medesima sede e dallo stesso oggetto sociale, nonché dallo svolgimento promiscuo ed univoco, nell’interesse del gruppo, delle attività di gestione e produzione delle singole entità coinvolte.

L’istruttoria svolta nel corso del giudizio consentiva di appurare, nello specifico, una serie di operazioni interconnesse sul piano societario, patrimoniale e finanziario tra una società di persone, una società di capitali ed una società irregolare, costituita fra gli eredi del titolare dell’impresa individuale, dichiarato fallito.

Dalla prova dell’esercizio del potere direttivo sui dipendenti, svolgenti mansioni al servizio di una o delle altre entità giuridiche, passando per la concreta dimostrazione dell’utilizzo promiscuo di beni e cespiti facenti capo alle singole entità e la spendita del nome unico del gruppo nei rapporti con i terzi,  fino ad arrivare all’accertamento dell’esistenza di una tenuta contabile unitaria, senza alcuna distinzione tra le varie aziende, il Tribunale finiva con l’accertare, nel caso di specie, una realtà imprenditoriale unica caratterizzata, sul piano finanziario e amministrativo, da un’unica gestione comune di risorse, passività e flussi.

Risulta senz’altro da segnalare, nel caso in esame, la particolare qualificazione giuridica di società in nome collettivo irregolare attribuita dal Tribunale alla “Comunione Ereditaria” costituitasi tra le due persone fisiche eredi del titolare dell’impresa individuale dichiarata fallita.

Tale entità, a seguito del decesso del titolare firmatario, ha infatti proseguito, tramite i successori universali, l’attività commerciale, finendo con l’essere assoggettabile alla “supersocietà” di fatto e, quindi, al suo fallimento ed a quello dei soci illimitatamente responsabili.

In continuità rispetto alla sentenza del 17 Febbraio 2020, ed in linea con il consolidato orientamento della Corte Suprema, il Tribunale conferma, con la sentenza in commento, la necessità di provare, ai fini dell’estensione, il requisito della specifica insolvenza della società di fatto, potendo il fallimento in estensione esser dichiarato solo dopo che sia stata accertata non solo la sua esistenza, ma anche l’insolvenza della società di fatto stessa.

L’articolo “SUPERSOCIETÀ DI FATTO”: sussiste tra persone fisiche e giuridiche con medesima sede, oggetto sociale e gestione e produzione unitaria sembra essere il primo su Ex Parte Creditoris.