Sull’efficacia probatoria di un documento informatico non sottoscritto

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In un precedente contributo ci eravamo soffermati sull’efficacia probatoria di un documento informatico validamente sottoscritto (premere qui per leggerlo). Scopo del contributo odierno è invece quello di indagare sulla natura giuridica di un documento informatico non sottoscritto.

Occorre preliminarmente precisare che  generalmente un documento non sottoscritto è un atto che non reca la firma di chi lo ha redatto o di chi ne ha approvato il contenuto. Nell’ordinamento giuridico italiano si tratta di una forma di prova documentale che, secondo il Codice civile, ha un’efficacia probatoria limitata e subordinata ad alcune condizioni (per approfondire, premere qui). In particolare, dai principi contenuti nell’art. 2702 c.c. è possibile ricavare che un documento non sottoscritto può essere usato come prova solo se è stato formato da un pubblico ufficiale o da un privato nel corso della propria attività, e se il suo contenuto è confermato da altre circostanze, questo poiché i documenti non firmati non rientrano nel novero di quelli aventi valore giuridico formale e non producono, quindi, effetti sostanziali e probatori.

In linea di principio, tali considerazioni potrebbero valere anche per i documenti informatici, anche in ragione dell’espresso richiamo contenuto nell’art. 2712 c.c. delle riproduzioni informatiche, pur essendo sancito tuttavia che le stesse formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentati se colui contro il quale sono prodotti non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose stesse.

Se non fosse però che il Codice dell’Amministrazione Digitale all’art. 20, pur facendo espresso richiamo all’art. 2702 c.c., afferma che in presenza di un documento informatico non sottoscritto, il valore giuridico e l’efficacia probatoria dello stesso sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità ed immodificabilità del documento. Lo stesso valore giuridico è riconosciuto al documento sottoscritto con firma elettronica semplice.

Ed allora ecco che si palesa una forte divergenza tra quanto previsto nel C.A.D. e quanto previsto nel Codice civile in relazione all’efficacia probatoria del documento non sottoscritto.

Una parte della dottrina ha tentato di risolvere tale divergenza giungendo ad affermare che dovrebbe ritenersi che il C.A.D. faccia riferimento al “documento” vero e proprio mentre il Codice civile alla sola “riproduzione” dello stesso.

Tale teoria però pone, in chi scrive, qualche dubbio. La riproduzione, così come definita nei principali vocabolari, consiste nel produrre uno o più esemplari identici o simili ad un originale. Fin qui dunque nessun problema. Ma se prendiamo in considerazione il fatto che nel C.A.D. il documento informatico è definito come «la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti», e che la rappresentazione (guardando anche per essa la definizione contenuta nei principali vocabolari) consiste nella riproduzione per mezzo di immagini, possiamo dunque innanzitutto affermare che una rappresentazione informatica la si potrebbe ben definire come una riproduzione per mezzo di bit (premere qui per approfondire il concetto giuridico di bit), e che quindi se la rappresentazione è una riproduzione, non può ritenersi superato il contrasto tra le norme del Codice civile e quelle del C.A.D. 

A dirla tutta, la definizione di documento informatico data dal legislatore è stata probabilmente poco felice, soprattutto se letta in chiave informatica, ma allo stato attuale è questa, ed in virtù di tale definizione il problema del valore probatorio del documento informatico non sottoscritto resta dunque aperto.

Per approfondire:

- E. Betti, La prova dei documenti informatici, Torino, 2018; 

- G. Cappiello & A. De Santis, Documenti informatici e blockchain: profili tecnico-giuridici, in Rivista di diritto processuale, 74(1), 2019, 101-124;

- F. Delfino, & M. R. Marella, La prova digitale nel processo civile, Padova, 2020; 

- U. Pagallo & M. Durante, I documenti informatici: nozioni introduttive e problemi irrisolti. In U. Pagallo, M. Durante, & G. Pascuzzi (a cura di), Manuale di informatica giuridica e diritto dell'informatica (pp. 201-222), Il Mulino, 2017.
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Nicola Nappi

⚖️ Diritto commerciale, assicurativo, bancario, delle esecuzioni, di famiglia. Diritti reali, di proprietà, delle locazioni e del condominio. IT Law. a Studio Legale Nappi
*Giurista, Master Universitario di II° livello in Informatica Giuridica, nuove tecnologie e diritto dell'informatica, Master Universitario di I° livello in Diritto delle Nuove Tecnologie ed Informatica Giuridica, Corso di Specializzazione Universitario in Regulatory Compliance, Corso di Specializzazione Universitario in European Business Law, Corso di Perfezionamento Universitario in Criminalità Informatica e Investigazioni digitali - Le procedure di investigazione e di rimozione dei contenuti digitali, Corso di Perfezionamento Universitario in Criminalità Informatica e Investigazioni digitali - Intelligenza Artificiale, attacchi, crimini informatici, investigazioni e aspetti etico-sociali, Master Data Protection Officer, Consulente esperto qualificato nell’ambito del trattamento dei dati.