PIANO AMMORTAMENTO CD. FRANCESE: non si configura anatocismo

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Va escluso che l’adozione di un piano di ammortamento cd. alla francese possa comportare, di per sé, un’assoluta incertezza sull’entità del tasso ultra-legale stabilito nel contratto, in violazione dell’art. 1284 c.c.

Tale ipotesi si può verificare solo se le parti nel contratto non abbiano chiaramente precisato (anche con rinvio a fonti extracontrattuali specifiche e oggettive) le modalità per determinare – in caso di tasso variabile – in modo certo e univoco l’entità del tasso da applicare per ciascuna rata in scadenza.

Nel caso in cui ciò avvenga, non potrà aversi alcuna indeterminatezza e, conseguentemente, non potrà trovare applicazione la norma sostitutiva e integrativa di cui all’art. 1284, III comma, c.c.”.

Nel piano di ammortamento alla francese il debitore paga la quota capitale necessaria a rimborsare una parte del prestito e la quota di interessi che sono calcolati di volta in volta, sull’intero capitale residuo da restituire.

Gli interessi che il debitore paga remunerano, infatti, la disponibilità che – nel periodo di tempo oggetto della rata – il debitore ha avuto dell’intero capitale residuo e non della quota capitale della singola rata.

Tale importo, quindi, viene integralmente pagato con la rata medesima, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale.

Ciò non determina, all’evidenza, capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono, a loro volta, calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, vale a dire sul capitale originario detratto l’importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente.

Il c.d. “ammortamento alla francese” non si pone in alcun modo in violazione con quanto previsto dall’art.1283 c.c., poiché il piano di ammortamento applicato prevede che il debitore rimborsi alla fine di ogni anno e per tutta la durata del piano una rata costante posticipata, tale che al termine del periodo stabilito il debito sia completamente estinto, in linea di interessi e di capitale (…).

Il metodo indicato non implica alcuna capitalizzazione degli interessi, perché gli interessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata”; con la conseguenza che “ogni rata determina il pagamento unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata successiva si riferisce, importo che quindi viene integralmente pagato con la rata, laddove la rimanente parte quota serve ad abbattere il capitale” (cfr. Tribunale Brescia, 27 settembre 2017, pubblicata sul sito; Tribunale Avellino, 31 luglio 2017; Tribunale Padova, 12 gennaio 2016; Tribunale Lucca, 26 febbraio 2016 e Tribunale Larino, 18 gennaio 2016, tutte pubblicate sul medesimo sito www.expartecreditoris.it.).

Più nello specifico anche a mente di ulteriore recente giurisprudenza, “non sarebbe concettualmente configurabile il fenomeno anatocistico con riferimento a mutuo con ammortamento c.d. alla francese difettando – in sede genetica del negozio – il presupposto stesso dell’anatocismo, vale a dire la presenza di un interesse giuridicamente definibile come ‘scaduto’ sul quale operare il calcolo dell’interesse composto ex art.1283 c.c.” e che, pertanto, “il metodo di calcolo della tradizionale rata costante espresso nel piano di ammortamento (rata contenente nel suo seno la restituzione frazionale del capitale e dell’interesse fissato per il mutuo), si risolve, a tutto voler concedere, in una formula più complessa di calcolo del futuro interesse corrispettivo ‘da versare’, estranea dunque alla disciplina imperativa di cui all’art.1283 c.c.” (cfr. Tribunale Verona 24 marzo 2015, sempre in www.expartecreditoris.it).

Questa è una parte del percorso motivazione della decisione del Tribunale di Cuneo, Giudice Michele Basta con la sentenza n. 544 del 1 giugno 2022.

Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

MUTUO: IL PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE NON REALIZZA ANATOCISMO

IL CALCOLO VIENE EFFETTUATO SULLA QUOTA CAPITALE PER OGNI SINGOLA RATA

Sentenza | Tribunale di Trapani, Giudice Daniela Galazzi | 24.01.2022 | n.82

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-il-piano-di-ammortamento-alla-francese-non-realizza-anatocismo-2

AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: ESCLUSI FENOMENI ANATOCISTICI

GLI INTERESSI CHE COMPONGONO LA SINGOLA QUOTA SONO CALCOLATI SUL CAPITALE RESIDUO

Sentenza | Tribunale di L’Aquila, Giudice Emanuele Petronio | 16.06.2021 | n.423

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ammortamento-alla-francese-esclusi-fenomeni-anatocistici?swcfpc=1

PIANO DI AMMORTAMENTO FRANCESE: NON DÀ LUOGO AD ANATOCISMO

GLI INTERESSI VENGONO CALCOLATI SUL RESIDUO E NON SULL’INTERO

Sentenza | Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Armano Rel. Cricenti | 20.05.2020 | n.9237

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/piano-di-ammortamento-francese-non-da-luogo-ad-anatocismo?swcfpc=1